Come contribuente sa, lo scorso 16 giugno sono scaduti i termini di decorrenza per poter procedere al versamento dell’acconto su uno dei contributi più dibattuti degli ultimi anni, parliamo dell’imposta comunale sugli immobili (più comunemente conosciuta sotto l’acronimo ICI) del 2010.
Coloro i quali per i più disparati motivi non siano stati celeri nel pagamento, possono ugualmente pagare la tassa e regolarizzare la propria posizione, ricordando ovviamente, che il tempo trascorso è direttamente proporzionale alla sanzione da sborsare, ovvero, maggiore sarà il tempo trascorso per potersi mettere in regola più salate saranno le penali applicate.
Come ha spiegato anche il Portale Idealista.it, all’atto in cui l’imposta viene pagata oltre un mese dalla scadenza dei termini, viene a determinarsi una sanzione del 30% rispetto all’importo dovuto, mentre, se il contribuente regolarizza la propria posizione entro un mese, la penale non supererà il 2,5%.
Volgendo uno sguardo al passato è importante dire che allo stato attuale l’ICI coinvolge un bacino di contribuenti certamente più ristretto, in quanto non viene più applicata alla prima casa e alle relative pertinenze, a meno che non si tratti di immobili di lusso come ville, castelli o abitazioni a connotazione signorile.
Ricordiamo che, anche coloro i quali sono in ritardo, possono ugualmente pagare tramite bollettino postale, in banca agli appositi sportelli, oppure tramite modello F24.
Sottolineiamo ancora una volta che i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta rientrano nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 (ovvero ville, castelli o abitazioni signorili).
Infine rammentiamo a coloro i quali avessero pagato l’imposta entro i termini di decorrenza ed in una sola soluzione, che la prossima rata avrà come termine di pagamento il prossimo 16 dicembre 2010.
C’è un errore nell’articolo. In caso di ravvedimento operoso dopo 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI, la sanzione è del 3% .
La sanzione del 30% è quella comminata dal Comune in fase di accertamento se riscontra minori od omessi versamenti senza che il contribuente faccia ricorso al ravvedimento operoso.