Nelle ultime settimane ci siamo dedicati spesso all’analisi e all’approfondimento delle varie novità contenute all’interno del nuovo decreto semplificazioni fiscali. Come abbiamo visto nel corso di queste settimane, numerose sono state le modifiche introdotte in campo fiscale, andiamo oggi ad approfondire i rimanenti punti ancora non sviscerati.
Crediti Iva: si riduce da 10 a 5 mila euro il tetto massimo per l’invio della dichiarazione valida per il diritto al credito Iva, all’amministrazione finanziaria. In questo modo, Di conseguenza, il numero delle operazioni di compensazione subirà automaticamente un drastico taglio.
Partite Iva inattive: a partire da quest’anno l’ Agenzia delle Entrate potrà identificare tutti i possessori di partita Iva che non hanno regolarizzato la propria posizione presentato la dichiarazione di cessazione di attività alle autorità preposte. Il pagamento della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività verrà poi iscritta a titolo definitivo. Ma queste non sono le uniche modifiche in tema di Partita Iva, difatti il sito dell’Agenzia delle Entrate presenterà una sezione aperta a tutti contribuenti attraverso il quale verificare sia l’esistenza che la corrispondenza di ogni partita Iva.
Elenco clienti/fornitori: l’obbligatorietà della comunicazione relativa alle varie operazioni riguardanti l’IVA soggette all’obbligatorietà di emissione della fattura, sarà assolta mediante la trasmissione dell’importo di tutte le operazioni attive e passive, per ciascun acquirente e/o venditore. Invece, la comunicazione riguardanti gli interventi non soggetti all’obbligo dell’emissione della fattura, dovrà essere adempiuta solo nel caso in cui gli importi delle operazioni non superino i 3.600 (compreso IVA).
5 per mille: quest’anno saranno ammessi al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, tutte le istituzioni in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento, anche quelle che non sono riuscite ad assolvere (in tutto o in parte) le osservanze imposte per l’ammissione al contributo.