Negli ultimi anni le mutate condizioni di vita hanno fatto sviluppare un incredibile senso dell’adattamento tra gli italiani, tanto che questi hanno maturato un’acuta ed efficace propensione al risparmio. Talvolta spendere meno e ritrovarsi con qualche soldo in tasca in più è possibile semplicemente facendo valere i propri diritti. Se avete stipulato un contratto telefonico con qualche agenzia che vi garantisce il servizio Adsl, molto probabilmente avete già incontrato problemi e malfunzionamenti nel navigare su internet, è doveroso sapere che avete il diritto di richiedere un rimborso.
Oggi ci occupiamo nello specifico del caso di Fastweb, che ha conosciuto un consistente aumento delle richieste di abbonamenti grazie al promettente utilizzo della fibra ottica. Tuttavia, nonostante i buoni propositi, anche l’azienda italiana non sempre garantisce un servizio ottimale e ad essere danneggiati sono sempre i consumatori. Se infatti nell’arco delle settimane e dei mesi ci si ritrova sempre a combattere contro una connessione ballerina, l’ammontare delle spese mensili per l’abbonamento rimane sempre invariato, ma è possibile far valere i propri diritti.
Quando ci si imbatte in problemi di connessione e di corretto funzionamento dell’Adsl, la prima cosa da fare è contattare il servizio clienti attraverso i canali preposti. Dal momento della richiesta di supporto la casa madre ha 72 ore per risolvere il problema, se questo continuerà a persistere allora sarà possibile richiedere il rimborso per il malfunzionamento della linea.
Per contratto, la Fastweb deve restituire 5 euro per ogni giorno di disservizio fino a un massimo di dieci giorni e 50 euro. Bisogna però prestare molta attenzione a seguire bene la procedura, solo così la vostra richiesta sarà valida.
Innanzitutto è bene appuntarsi il numero assegnato al proprio reclamo nel momento della chiamata al servizio clienti, passati 45 giorni dalla telefonata, se la società si è mostrata sorda alla domanda, è possibile, in via del tutto gratuita, avviare la procedura di contestazione presso l’Autorità Garante per le comunicazioni. Nel relazionarsi con l’Agcom può essere rilevante l’ausilio di un’associazione di consumatori.