I dati relativi alle spese effettuate nel corso del 2009 vanno trasmessi entro il 31 marzo dell’anno prossimo. Novità sul fronte del risparmio energetico. E’ disponibile da oggi, infatti, sul sito dell’agenzia delle Entrate, il modello, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento direttoriale del 6 maggio, per la comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati. Il modello va utilizzato per le spese effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009 per la generalità dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Deve essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono iniziati i lavori. Quindi, le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno l’anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2010.
Se gli interventi proseguono per più periodi d’imposta, la comunicazione andrà fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
La comunicazione non va inviata per lavori iniziati e conclusi nello spesso periodo d’imposta e per gli anni in cui non sono state sostenute spese.
Nel modello andranno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all’immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese: riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro) interventi sull’involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro); interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro); interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).
Il provvedimento definisce inoltre i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra Enea e Amministrazione finanziaria.
L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, dovrà inviare all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori da parte del contribuente, le seguenti informazioni: dati del soggetto e dell’immobile, tipo di interventi eseguiti, date di inizio e fine lavori, risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto (espresso in kWh), costi degli interventi al netto delle spese professionali, importo delle somme per cui usufruire della detrazione d’imposta, costo delle spese professionali, dati del tecnico che ha rilasciato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica. Per quanto riguarda i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 7 maggio 2009, l’Enea trasmetterà i dati entro il prossimo 30 settembre.
Vengono, in questo modo, semplificati gli obblighi di comunicazione, previsti dal decreto “anticrisi” (Dl 185/2008, articolo 29, comma 6), relativi alla fruizione della detrazione Irpef o Ires del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, introdotta dalla Finanziaria 2007.
Il decreto, infatti, aveva stabilito l’invio, da parte dei contribuenti che intendevano beneficiare dello “sconto” fiscale per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi al 2008, di un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate. Con il provvedimento del 6 maggio, l’obbligo viene previsto esclusivamente per i contribuenti che effettuano lavori che si protraggono per più periodi d’imposta. In tal modo, è sensibilmente ridotto il numero dei soggetti tenuti all’adempimento, pur garantendo il monitoraggio dell’onere a carico dello Stato in relazione all’agevolazione.
È opportuno ricordare che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione, in ogni caso, devono inviare all’Enea (acs.enea.it) la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo i dati indicati nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
Fonte: Attico.it