Ici 2009: in quali casi bisogna pagare l’acconto

Entro il 16 giugno si deve pagare la prima rata dell’ Ici per il 2009, ma anche quest’anno vale l’esenzione per l’abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione le abitazioni di “lusso”, cioè quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli) che, se adibite a prima casa, beneficiano dell’aliquota ridotta e della detrazione stabilite dal Comune.

Prima casa e pertinenze. L’abitazione principale, salvo prova contraria, è quella dove il contribuente ha la residenza. L’esenzione Ici si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, come garage, box, cantine e soffitte. Qui però valgono le regole stabilite dal Comune, per cui, se ad esempio, un Comune ha deliberato un numero massimo di pertinenze agevolate (per esempio, Roma: un solo box o posto auto e una sola cantina o soffitta), l’esonero Ici varrà solo per questi immobili.

Altre esenzioni. Niente Ici anche per chi possiede immobili che il Comune ha assimilato all’abitazione principale con propria delibera o regolamento: ad esempio, abitazioni date in uso gratuito a parenti che vi risiedono, appartamento a disposizione del cittadino italiano residente all’estero, abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti in case di cura o di riposo. Sarà, quindi, la regola comunale a stabilire, caso per caso, se è dovuta o meno l’imposta.

Per chi deve pagare, le modalità di calcolo restano quelle di sempre: come acconto si paga il 50% di quanto versato l’anno scorso e poi a dicembre si paga il conguaglio in base alle aliquote e detrazioni fissate dai Comuni per il 2009. Chi vuole, può pagare in unica soluzione a giugno in base, però, alle nuove aliquote 2009 (salvo diversa disposizione del Comune), mentre anche chi ha acquistato un immobile quest’anno può applicare per la prima rata le aliquote in vigore lo scorso anno.

Come si paga. Si può pagare con il nuovo bollettino postale oppure utilizzando la delega modello F24.

La dichiarazione Ici è necessaria in caso di variazioni nel possesso o nella destinazione degli immobili durante il 2008, ma l’obbligo di presentazione sussiste ormai solo in pochi casi, grazie al libero accesso dei Comuni ai dati catastali.
Per ulteriori informazioni si possono consultare le istruzioni all’Ici disponibili sul sito www.finanze.it.

Fonte: Finanzalive.com

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