Arriva lo scudo fiscale. È stato presentato un emendamento alla manovra d’estate in commissione Bilancio e Finanze alla Camera a firma dei relatori , Chiara Moroni e Maurizio Fugatti. Emendamento poi ritoccato nel primo pomeriggio prevedendo che nessun reato potrà beneficiare dello scudo fiscale.
Nell’emendamento presentato stamattina, invece, venivano beneficiati reati come il falso in bilancio, il riciclaggio, la ricettazione e la bancarotta. Nella nuova versione nessun reato potrà più essere salvato a eccezione della dichiarazione infedele e dell’omessa dichiarazione. Un’altra modifica riguarda il campo di applicazione: é stata eliminata la possibilità di regolarizzare, senza rimpatriarle, le somme detenute in Paesi aderenti allo spazio economico europeo.
Ora la facoltà di non rimpatriarle resta solo per i Paesi Ue. Cambia infine la data di avvio dello scudo: dal 15 ottobre prossimo si passa al 15 settembre.
Cosa prevede la norma. «La norma prevede – si legge nella relazione tecnica – l’istituzione di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato» e a «condizione che le stesse vengano rimpatriate in Italia da paesi extra Ue, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, purché in essere in paese dell’Unione europea». Nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri Giulio Tremonti, ministro dell’Economia, ha ricordato che lo scudo fiscale dovrà avere «l’ok dell’Europa». Polemizzando con un giornalista americano – che aveva chiesto al responsabile dell’Economia come si possano conciliare lo scudo fiscale e la lotta all’evasione e come mai abbia cambiato idea sullo scudo fiscale rispetto agli intenti etici dichiarati al G-8- Tremonti ha detto che «il vero beneficio di questo provvedimento è chiudere la caverna di Ali Babà, perché è inutile fare finta di contrastare l’evasione fiscale, quando si lasciano aperti i paradisi fiscali». Tutti i Paesi, ha detto il ministro, «prevedono meccanismi di rimpatrio: alcuni li fanno un po’ dopo la campagna elettorale, altri già li fanno come in America o li hanno già annunciati come in Gran Bretagna. Nessuno però prevede effetti discriminanti fuori dal puro campo fiscale. È questo è naturalmente anche il nostro impegno».
Aliquota complessiva del 5%, applicazione sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010: questi i due aspetti principali dell’emendamento sullo scudo fiscale.
Garantito l’anonimato. L’emendamento prevede che l’imposta si applichi su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite e con un’aliquota sintetica del 50% l’anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute e crediti. L’emendamento garantisce l’anonimato e prevede che “il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale”. Il gettito sarà inserito in una contabilità speciale e potrà essere utilizzato a partire dal 2010.
Nessun accertamento per 2 anni. Al nuovo scudo si estendono le garanzie previste per quello del 2001, fra cui la non applicabilità ad accertamenti per due anni.
Aumentano le sanzioni, ma viene eliminata la confisca. L’emendamento prevede anche l’aumento delle sanzioni per l’omessa dichiarazione di detenzione di investimenti e attività all’estero: potrà variare dal 10 al 50%, (mentre ora varia dal 5 al 25%) ma viene eliminata la possibilità di confisca.
Stima del gettito: un euro. «Per quanto riguarda le valutazioni sul gettito, non si ascrivono per ora effetti finanziari – si legge nella relazione tecnica – se non nella misura simbolica di 1 euro per sola memoria per le seguenti considerazioni: assoluta imprevedibilità del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all’iniziativa e conseguentemente della quota delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio e regolarizzazione; indeterminabilità della effettiva distribuzione temporale dell’eventuale gettito tra l’anno 2009 e l’anno 2010».
In coerenza con queste considerazioni l’articolo dispone che «le maggiori entrate derivanti dallo stesso affluiscono ad apposita contabilità speciale per essere destinate in conformità con le indicazioni contenute nel Dpef per gli anni 2010-2013, all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti così come previsto dall’articolo» sui flussi finanziari del decreto legge anticrisi.
Fonte: Ilsole24ore.com