Modificati e resi più chiari i termini entro cui si può svolgere il controllo fiscale: lo statuto del contribuente adesso fissa in 30 giorni lavorativi, non importa se consecutivi o meno, il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono svolgere le relative inchieste e verifiche nella sede del contribuente.
Questo termine non è fisso, perché in alcuni casi particolari specificati all’interno dello stesso statuto, si può arrivare a 60 giorni lavorativi.
Nonostante la norma sia apparentemente chiara, la discussione tra contribuenti e gli organi preposti al controllo, non vuole spegnersi: per i primi la proroga che va oltre i 30 giorni non è assolutamente conforme alle regole e ai principi espressi nello Statuto (art. 12 c.5 della legge 212/2000), mentre per Agenzia delle Entrate e GdF, la proroga del termine è necessaria, e andrebbe anche a vantaggio del cittadino, in quei casi in cui si debba per forza bloccare l’accertamento a causa di fattori esterni.
Interpretazioni diverse, ma chi avrà ragione?