Emendate le indicazione per l’applicazione del tetto al 4%

Circa due mesi fa, ormai a marzo, l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato il provvedimento speciale che dava il via libero all’aiuto che lo Stato aveva deciso di dare ai mutui con un tasso variabile (ovvero indicizzato nel tempo secondo le reali oscillazioni dei tassi interbancari europei trimestrali: Euribor, Irs, Eurirs e così via a seconda dei casi e delle specificità mutuatarie).

Tale provvedimento si era inserito nell’ottica degli interventi atti a contrastare la crisi, focalizzandosi su quei mutui che erano stati stipulati prima del 31 ottobre del 2008, ovvero quei finanziamenti che avevano subito la pazzia dei mercati finanziari e dei tassi di interesse arrivati ad oltre il 5%, e ora pilotati, in attesa di essere riequilibrati, all’1%, minimo storico da quanto la Banca  Centrale Europea (ora guidata dal governatore Trichet) ha in mano le politiche monetarie di tutti i paesi che fanno parte del sistema economico monetario riferito alla moneta unica dell’Euro (ovvero da 10 anni: tale funzione, infatti, è stata attribuita alla BCE già nel 1999, ben prima che l’Euro entrasse a far parte delle famiglie italiane ed europee).
Ci sono voluti due mesi, però, perché si facesse piena chiarezza su quelle che sono le modalità di accesso a tale vantaggio e le indicazioni che riguardano la loro stessa applicazione. Destinati anche ai tassi misti, questo tetto  del 4% prevede che le banche, senza alcuna richiesta del suo cliente, applichi un tasso del 4% massimo, per tutte quelle rate dei mutui da pagare durante il 2009 (come esplicitamente previsto dal decreto legge 185/08 poi convertito in legge con la numero 2 del 2009).
Con il provvedimento numero 32583/09, l’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha emanato quelle che dovranno essere le indicazioni di criterio per quanto riguarda l’applicazione della norma che prevede il tetto di questo 4% massimo (secondo quanto previsto dal già menzionato decreto anticrisi). Vediamo di cosa si tratta e cosa prevedono, in linea generale, tali indicazioni. Innanzitutto, il calcolo della rata da pagare, non deve tenere conto anche dello spread: il limite del 4%, cioè, deve essere al netto del costo del denaro che intascano le banche, le società finanziarie o gli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento  di mutuo . Non devono essere poi considerate altre spese: istruttoria, more, informazioni, comunicazioni, spese notarili e così via.
I consumatori protestano su questi criteri, affermando che in questo modo saranno ben pochi i mutuatari che potranno accedere alle agevolazioni previste dalla normativa, anche se in tale sostegno potranno entrare a far parte anche i mutui rinegoziati (grazie alla legge voluta dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti: la numero 93 del 2008) e quelli cartolarizzati.

Fonte: Prestitoblog.it

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