Mutui cointestati. Cosa accade in caso di separazione o decesso

Una questione spinosa è quella dei mutui cointestati col coniuge o con un genitore, quando ci si separa dal coniuge o un genitore viene a mancare. In caso di mutuo  cointestato con un genitore che viene a mancare, infatti, si deve dapprima verificare se esiste un’assicurazione causa morte. Gli eredi, in questo caso, non diventano eredi anche del debito contratto in vita.

Diversamente avviene nel caso in cui tale assicurazione non sia presente e per cui, accettando i beni lasciati in eredità, si entra in possesso anche del debito contratto che deve essere onorato. La surroga del mutuo in tal caso può essere formalizzata con una semplice scrittura privata e senza costi aggiuntivi da sostenere. Nel caso in cui, invece, il mutuo sia cointestato con un coniuge dal quale ci sta separando o ci si è separati, uno dei due contraenti che trovi condizioni più vantaggiose altrove, in un istituto di credito diverso da quello originario al momento della stipulazione del mutuo. In tal caso, è necessario che entrambe le parti siano consenzienti alla surrogabilità del mutuo in tutto o in parte presso altro istituto, e procedano ad una scrittura privata indicando tutti gli elementi, inclusi anche gli istituti bancari originari e di destinazione del mutuo. Si può procedere poi ad una quietanza di pagamento e alla trascrizione dell’avvenuta surroga del finanziamento. Un’alternativa più costosa, da valutare ovviamente in base ai singoli casi, è quella del rilevamento della quota dell’altro coniuge.

Fonte: Prestitoblog.it

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