Mutui, come evitare il pignoramento

In questo periodo di crisi economica uno dei problemi maggiori da affrontare per le famiglie italiane è quello relativo al pagamento del mutuo. Perché nonostante la discesa dello Spread i tassi restano ancora molto alte e per molti c’è il rischio di non riuscire a rispettare le scadenze con la prospettiva concreta del pignoramento.

Una pratica in realtà estrema, visto che comunque non conviene nemmeno alle banche, o all’istituto che abbia fornito il prestito, visto che dovrebbero accollarsi i costi per recuperare i contanti agendo sull’ipoteca e vendendo la casa all’asta.

Però sempre un’ipotesi concreta, anche alla luce degli ultimi dati emessi dall’Abi e secondo i quali le sofferenze nei pagamenti sono salite al 3,14% nel dicembre scorso rispetto al 2,43% di dicembre 2010.

In realtà comunque prima di arrivare a casi estremi la legge italiana concede diverse opportunità. Infatti  l’articolo 40 del Testo unico bancario stabilisce che quando il pagamento di una rata venga effettuato con un ritardo compreso fra 30 e 180 giorni il debitore potrà evitare azioni esecutive pagando solo gli interessi di mora. Solo dopo sei ritardati pagamenti, ossia al settimo, scatta invece la misura definitiva e il creditore può chiedere il rimborso immediato dell’intero debito.

Una procedura di pignoramento dell’immobile che ovviamente può essere messa in pratica anche subito, ossia se siano trascorsi più di 180 giorni dalla scadenza prestabilita nel piano di ammortamento da parte dell’ente erogante. L’Abi però, complici le difficili situazioni economiche delle famiglie italiane, in questi giorni ha  prorogato fino al 31 luglio 2012 la possibilità di attivare la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate mensili su un finanziamento ipotecario nell’ambito del ‘Piano famiglie’.

Ne potranno beneficiare tutti quelli che stanno estinguendo un ‘mutuo prima casa’ di importo fino a 150mila euro, che abbiano un reddito imponibile non superiore ai 40mila euro e che nell’ultimo anno abbiano subito eventi particolarmente negativi, come morte di un coniuge, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, o ancora ingresso in cassa integrazione).

Inoltre nel recente decreto liberalizzazioni è stata inserita la possibilità del mutuo portabile e rinegoziabile, senza alcun addebito. Infine si può stipulare una polizza assicurativa  a copertura del mancato pagamento del mutuo. In ogni caso qualora si decida di stipulare una polizza di questo tipo è opportuno verificare che i premi non superino l’1-2% del capitale ricevuto.

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