Mutui: nuove istruzioni per il tetto al 4%

A cinque mesi dal varo del Dl anticrisi (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09) sono pochissime le famiglie che hanno ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l’abitazione principale.

A frenare gli aiuti sono le difficoltà che le banche ancora incontrano nell’interpretare e applicare le norme. Per sciogliere alcuni di questi nodi, il ministero dell’Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative.

Applicazione automatica
La circolare 32256 , datata 30 aprile 2009 (la terza sul tema, dopo quelle del 28 dicembre e del 13 febbraio ribadisce che l’accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari – si legge nel testo – concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».
Solo i soggetti non inclusi nell’elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso “non fisso“, stipulato prima del 31 ottobre 2008. Una richiesta simile, aggiunge il ministero, «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco dell’agenzia delle Entrate». In tal caso l’istanza dovrà essere preceduta da una variazione all’elenco da parte dell’Agenzia, su richiesta dell’interessato.

Valuta e cointestazione
La circolare chiarisce anche altri casi particolari: la valuta di accredito del contributo dello Stato in caso di mancanza di un conto corrente e la gestione dei mutui cointestati.

Nel caso di mutuatari titolari di un conto corrente presso la stessa o anche una banca diversa da quella mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve comunque essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata. Se ciò non fosse possibile, il contributo «deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all’1,38% – corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d’Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 – per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l’effettivo accredito».

Può inoltre accadere che il finanziamento risulti intestato a due o più mutuatari, di cui non tutti soddisfano i requisiti di legge. In questo caso le agevolazioni vengono riconosciute sulla parte della rata «corrispondente alla quota degli intestatari dei requisiti sul totale degli intestatari».
Se, ad esempio, il mutuo è stato sottoscritto da due coniugi, dei quali uno soltanto usufruisce delle agevolazioni per l’abitazione principale, il tetto al 4% sarà applicato soltanto su metà rata (la parte restante sarà calcolata con il tasso effettivo di mercato), indipendentemente dal modo in cui la proprietà dell’immobile è divisa fra gli intestatari.

Fonte: Ilsole24ore.com

1 Comment

  1. andrea

    Salve.Ho un mutuo con partito variabile nel 2006 con opzione al fisso di cui ho usufruito 1 anno fa,per i prossimi 10 anni, per poi tornare variabile.La banca mi contesta il rimborso perche’ sono adesso con tasso fisso .Ma e’ giusto?

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