Mutui, riparte il Fondo di solidarietà

fondo mutuiEra un provvedimento già deciso dal governo Monti e quindi non ha avuto bisogno del nuovo esecutivo, quello relativo al Fondo di solidarietà che dal 27 aprile, giorno della sua pubblicazione ufficiale  da parte del ministero per l’Economia, rappresenta la nuova ancora di salvezza per molte famiglie in difficoltà con il pagamento dei mutui.

Un Fondo che sarà gestito dalla Consap, ossia la Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici, e consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, funzionando nello stesso modo della moratoria nata tre anni fa e che sino ad oggi ha permesso la sospensione di circa 6 mila mutui.
La sospensione non può ovviamente essere richiesta per i mutui che abbiano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ma anche per quelli in cui sia  intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, o ancora sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato e se si usufruisce di agevolazioni pubbliche.
Allo stesso tempo il regolamento prevede che la sospensione sia concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000, in ammortamento da almeno un anno e il cui titolare abbia un Isee non superiore a 30.000 euro. Inoltre la richiesta può essere presentata da chi si trova in una situazione di difficoltà a causa  di cessazione del rapporto di lavoro con prestazione continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato (tranne in caso di risoluzione consensuale o per giusta causa), per cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (tranne nel caso di risoluzione consensuale o per limiti di età con diritto alla pensione, licenziamento per giusta causa o dimissioni), o ancora di morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile all’80 %. Infine da chi ha già fatto ricorso ad altre forme di sospensione, purché nel complesso non si superino i 18 mesi previsti dal regolamento.
Quindi tutti quelli che possono rientrare in queste categorie già da oggi potranno presentare domanda attraverso i moduli che saranno disponibili direttamente sul sito del ministero dell’Economia (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it). Tutte le domande dovranno essere presentate presso la banca o l’intermediario finanziario che abbia erogato il mutuo. E una volta terminato il periodo di sospensione delle rate, il beneficiario tornerà a pagarle con le stesse condizioni e le stesse scadenze previste dal contratto originario, a meno che nel frattempo il contratto di mutuo non sia stato rinegoziato.

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