C’è ancora poco più di un mese per la presentazione delle domande relative alla sospensione delle rate del mutuo, visto che il termine scadrà improrogabilmente il prossimo 31 luglio. Un’agevolazione che dura soltanto 12 mesi ma in questo momento può servire decisamente per dare un po’ d’ossigeno ai conti delle famiglie italiane.
Per poterne usufruire della sospensione bisogna essere in regola con i requisiti richiesti, ossia il fatto che il reddito imponibile per ogni mutuatario non deve essere superiore ai 40.000 euro annui, l’importo originario del mutuo deve essere inferiore ai 150.000 euro e deve essere stato erogato per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, ma anche che la durata originaria del mutuo deve essere superiore ai 5 anni.
Ecco i casi nei quali è prevista. Anzitutto la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa. Ma anche la cessazione dei rapporti di lavoro previsti dall’articolo 409, ossia di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione con prestazione di opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
E ancora morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza, sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito come Cassa Integrazione normale o straordinaria oppure altre misure di sostegno del reddito, come gli ammortizzatori sociali in deroga e i contratti di solidarietà.
Ovviamente tutti questi eventi si devono verificare entro il prossimo 30 giugno 2012. La sospensione può essere applicata a qualsiasi tipologia di mutuo, quindi sia fisso che variabile o misto, e sono compresi anche i mutui rinegoziati o cartolarizzati. Inoltre può essere concessa anche nel caso in cui ci sia già un ritardo nei pagamenti delle rate, purché non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione e che il mancato pagamento delle rate sia dovuto ad uno degli eventi che concedono il diritto alla sospensione, mentre sono esclusi quelli che abbiano ritardo nei pagamenti superiore ai 180 giorni consecutivi, chi usufruisce di agevolazioni pubbliche, così come i mutui variabili a rata costante e tutti i mutui per i quali sia stata sottoscritta un’assicurazione che copre gli stessi eventi previsti dalla sospensione, sempre che tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione.+