In arrivo il piano straordinario per l’efficienza energetica

edilizia2.jpgSicurezza e potenziamento del settore energetico. È il pacchetto di misure approvato dal Senato nel disegno di legge 1195, ora all’esame della Camera come ddl 1441-ter-B, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

L’articolo 27 del ddl prevede un piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico che il Ministero dello Sviluppo Economico deve adottare entro il 31 dicembre 2009 di concerto con il Ministero dell’Ambiente, delle Infrastrutture e di intesa con la Conferenza Unificata.

Il piano, da trasmettere alla Commissione Europea, deve essere predisposto con l’apporto dell’Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica, istituita dal Decreto Legislativo 115/2008. Passi fondamentali per la realizzazione degli obiettivi di efficienza saranno il coordinamento e l’armonizzazione delle funzioni di Stato, Regioni, Province e Comuni, la promozione di una nuova edilizia, basata sul risparmio energetico e la riqualificazione degli edifici esistenti, nonché incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e piccola cogenerazione.

Altrettanto importanti gli incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di professionisti, Esco, organismi territoriali, imprese e grandi centri commerciali, così come il sostegno alla domanda di certificati verdi e le semplificazioni per l’avvio del mercato della generazione distribuita. Sarà inoltre necessario stabilire gli indirizzi per l’acquisto e l’installazione dei prodotti nuovi, ma anche per la sostituzione degli apparecchi con sistemi ad alta efficienza, estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e istituendo forme di detassazione, con fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nel settore dell’edilizia civile a uso abitativo o terziario, di infrastrutture, industria e trasporti.

Sarà infine favorita l’autoproduzione delle piccole e medie imprese relativa alla micro generazione distribuita. Stretti i tempi di applicazione. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge il Ministro dello Sviluppo Economico, di intesa con i Ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, nonché della Conferenza Unificata, definisce con proprio decreto i criteri che le amministrazioni responsabili devono adottare per l’individuazione delle risorse rinnovabili a disposizione e l’autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti, a eccezione di quelli idroelettrici e geotermoelettrici di potenza superiore ai 10 MWe. I criteri devono rifarsi ai principi di semplificazione e trasparenza, rispettando le competenze degli enti locali. Semplificazioni in vista anche per le risorse geotermiche.

Il Governo entro 180 giorni dall’approvazione della legge è delegato ad adottare una serie di decreti legislativi per un nuovo assetto della normativa vigente nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della tutela della concorrenza per l’uso di risorse geotermiche ad alta, media e bassa temperatura. L’Esecutivo dovrà rispettare vari principi direttivi, come l’allineamento alle scadenze delle concessioni, la predisposizione di requisiti per lo svolgimento di gare per l’assegnazione di permessi di ricerca e concessioni alla coltivazione di fonti ad alta temperatura, la semplificazione nello sfruttamento dei fluidi a bassa e media temperatura e l’abrogazione delle norme incompatibili.

Sarà sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività, per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, cioè sonde geotermiche destinate al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici. Ulteriori prescrizioni a riguardo saranno emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico entro sei mesi dall’entrata in vigore del testo di legge definitivo.

Documenti
pdf.gif Il Disegno di Legge 1195
pdf.gif ddl 1441 – ter B
pdf.gif Decreto Legislativo 115 – 2008

Via | Edilportale.com

Fonte: Energymanager.net

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