L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo (definito per questo a causa mista) che prevede la possibilità di imparare una professione direttamente sul campo, integrando allo stesso tempo le conoscenze e le competenze con una formazione specifica abilitante.
L’ apprendistato è volto a facilitare l’ ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e spesso coincide con le prime esperienze lavorative. Le aziende sono infatti incentivate all’ assunzione con questa tipologia contrattuale grazie all’ ottenimento di agevolazioni fiscali.
LA RIFORMA BIAGI
La legge Biagi (D.lgs 276/03) ha modificato il contratto di apprendistato articolandolo in tre diverse tipologie:
* Art. 48 – Apprendistato per l’ espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione
* Art. 49 – Apprendistato per il conseguimento di una qualificazione
* Art. 50 – Apprendistato per l’ acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione
ART. 49 . APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
* Applicabilità: E’ possibile assumere con questa tipologia di apprendistato solo se il CCNL di riferimento ha recepito la normativa Biagi; in caso contrario si deve fare riferimento a quanto previsto dalla precedente legge Treu (196/97).
* Finalità: Il contratto consente il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale.
* Destinatari: E’ rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (diciassette se già in possesso di una qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003).
* Durata: Da un minimo di due anni a un massimo di 6. La durata, in relazione alla qualifica da acquisire, è fissata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale.
* Formazione: il datore di lavoro, oltre alla retribuzione economica, è tenuto a garantire all’ apprendista una formazione professionale da svolgersi durante l’ orario lavorativo. In tal senso l’ apprendista deve obbligatoriamente partecipare a iniziative formative finalizzate ad approfondire le conoscenze teoriche/pratiche relative alle attività svolte in azienda e allo sviluppo di abilità e capacità professionali del giovane.
LA FORMAZIONE
La normativa prevede che vengano svolte un minimo di 120 ore annue di formazione (160 ore nel settore metalmeccanico e industria).
Fonte: Mondofinanzablog.com