L’Europarlamento ha approvato con 589 voti favorevoli, 28 contrari e 38 astensioni, la direttiva che modifica le norme per i fondi di investimento migliorando l’efficienza degli Oicvm (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), l’informazione agli investitori e le condizioni di commercializzazione transfrontaliera.
Entro il primo luglio 2011 i paesi dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle nuove norme. Si tratta, come ricorda Radiocor, di una decisione importante per un mercato che nel giugno 2007 valeva 6mila miliardi di euro. I fondi Oicvm rappresentano circa il 75% del mercato dei fondi di investimento d’Europa.
Struttura
Secondo le nuove norme gli stati possono consentire a un fondo di essere costituito da più comparti d’investimento; inoltre il fondo può assumere la forma contrattuale (fondo comune d’investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento).
Autorizzazione
Una volta concessa dallo stato di origine del fondo vale per tutti gli stati membri. L’autorizzazione è valida soltanto se le autorità competenti del suo stato membro di origine approvano la richiesta della società di gestione di gestire l’Oicvm, nonchè il regolamento del fondo e la scelta del depositario. Una societa d’investimento, invece, è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo stato membro di origine approvano i suoi atti costitutivi e la scelta del depositario, nonchè, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire l’Oicvm. Una società di gestione non potrà ottenere il via libera se non dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125.000 euro, se il valore dei portafogli gestiti supera 250.000.000 euro, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi pari allo 0,02% del valore dei portafogli gestiti. Inoltre, i fondi propri della società di gestione non devono essere inferiori a un quarto delle loro spese fisse generali dell’esercizio precedente.
Vigilanza
Spetta alle autorità competenti dello stato di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro stato membro o meno.
Attività cross border
Un Ocvm può designare una società di gestione autorizzata in uno stato membro diverso dal suo stato membro di origine. Se intende stabilire una succursale in un altro stato dovrà fornire una serie di informazioni e documenti, tra i quali la descrizione della procedura di gestione dei rischi delle disposizioni adottate per garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori. Qualora una società di gestione intenda prestare il servizio di gestione di portafogli collettivi, le autorità competenti dello stato di origine dovranno allegare alla documentazione un attestato da cui risulti che la società è stata autorizzata, nonchè una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e i dettagli di un’eventuale restrizione dei tipi di fondi che detta società è autorizzata a gestire.
Fusioni
La direttiva prevede un’armonizzazione della procedura per ridurre gli oneri amministrativi sostenuti dai promotori dei fondi che desiderano procedere a fusioni transfrontaliere. Inoltre, introduce la possibilità di istituire strutture ‘master-feeder’ allo scopo di aprire nuove opportunità d’affari per i gestori.
Trasparenza
L’obbligo di offrire un prospetto semplificato sarà sostituito dalla trasmissione di «informazioni essenziali per gli investitori» che dovranno essere fornite gratuitamente sotto forma di documento ad hoc, in tempo utile prima della sottoscrizione del fondo, che dovrà consentire raffronti utili, in particolare dei costi e del profilo di rischio, rilevanti ai fini della decisione di investimento.
Fonte: IlSole24ore