Una nuova circolare relativa alle assenze per malattia negli uffici della Pubblica amministrazione: è il provvedimento emesso dal ministro della P.a. e dell’innovazione tecnologica, Renato Brunetta, con l’obiettivo di chiarire le novità introdotte di recente dalla Manovra economica varata dal governo, poi convertita nella legge 111/2011 il 15 luglio scorso.
La circolare 10/2011 riguarda le modalità con cui le amministrazioni dovranno organizzare il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo e delle procedure previste per giustificare le assenze dei dipendenti pubblici: visite, terapie, prestazioni sanitarie ed esami diagnostici.
Le disposizioni riguardano anche il personale il cui ordinamento segue le norme pubblicistiche ovvero professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, militari e forze di polizia, diplomatici e prefetti, vigili del fuoco, dirigenti delle carceri.
La norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa.
Infatti, la disposizione prevede che nell’ambito dell’obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell’assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita.
In sostanza, l’amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l’effettuazione della visita stessa.
La norma stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva all’amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati. La valutazione dei “giustificati motivi” che consentono l’allontanamento è rimessa all’amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta.
Per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l’art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 che prevede una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.