Riguardo alle richieste dei contribuenti, siano esse persone fisiche, sia persone giuridiche, il Fisco a domanda risponde. A farlo presente è l’Agenzia delle Entrate in scia ad una richiesta di informazioni e di chiarimenti presentata da un’azienda operante nel settore del credito in merito alla propria attività di sostituto di imposta che la vede impegnata, quindi, nel fornire assistenza fiscale ai propri dipendenti.
In particolare, l’azienda ha chiesto al Fisco se, potendosi equiparare ai Centri di Assistenza Fiscale, può effettuare l’archiviazione delle dichiarazioni che sono state elaborate e trasmesse in via digitale attraverso la conservazione “informatizzata” delle copie e non attraverso le solite “vecchie carte”. Ebbene, il Fisco “apre” alla conservazione digitale delle dichiarazioni, che possono essere così archiviate dal sostituto di imposta in forma digitale e quindi “leggera” senza la necessità che debba esserci la firma autografa che invece deve essere apposta in via obbligatoria sul documento originale consegnato. Tutti i chiarimenti in merito sono contenuti nella risoluzione numero 194/E pubblicata nella giornata di ieri, giovedì 30 luglio 2009, che tratta anche l’argomento riguardante la manifestazione di opzione per la conservazione delle varie tipologie di documenti; ebbene, in merito l’Agenzia delle Entrate spiega nella risoluzione che non vengono prescritte delle specifiche manifestazioni di opzione per potersi avvalere della conservazione sostitutiva, a patto che sempre e comunque la conservazione avvenga sia per tipologia, sia e soprattutto in funzione del periodo di imposta.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, spiega come anche le fatture analogiche possono avere il “peso piuma” procedendo alla loro acquisizione attraverso un’operazione di scansione del documento cartaceo a patto che la rappresentazione sia corretta, fedele e veritiera; l’acquisizione, inoltre, può altresì avvenire con delle rappresentazioni informatiche di stampa aventi formato .tif oppure .pdf sempre rispettando la fedeltà della rappresentazione. Il cartaceo dovrà comunque essere conservato secondo le regole ordinarie visto che non è previsto un termine per completare il processo di conservazione sostitutiva di tutti quei documenti che per il Fisco risultano essere rilevanti.
Fonte: Fiscoetributi.com