Il tema delle pensioni, come quello del lavoro, è uno dei più caldi soprattutto alla luce delle riforme volute dal Governo Monti. Ecco perché negli ultimi giorni è intervenuto direttamente l’INPS per specificare molte questioni legate alla pensione anticipata e ai calcoli per ci debba andarci nei prossimi mesi, soprattutto per quello che riguarda le cifre da percepire.
Dalle nuove norme infatti saranno esentati tutti quei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2011 così come le lavoratrici dipendenti o autonome che abbiano scelto per il sistema contributivo, a patto che abbiano versato contributi per almeno 35 anni, oltre a tutti quelli che abbiano risolto o comunque accettato di risolvere il rapporto di lavoro prima del 4 dicembre 2011.
Con il Decreto Milleproroghe è stato esteso l’esonero anche a chi entro il 31 dicembre 2011 abbia risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali. E sono ammessi inoltre i lavoratori in mobilità lunga, chi era coperto da una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, chi era stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione o chi, nel servizio pubblico, era stato esonerato dalle sue mansioni.
Ma la questione più delicata è legata sempre agli ‘esodati’, ossia quei lavoratori che, prossimi alla pensione, abbiano in passato fatto un accordo con l’azienda che prevedeva il licenziamento su base volontaria in cambio dell’assicurazione che sarebbero andati in pensione entro la data stabilita. Ora, con il Milleproroghe i lavoratori precoci (cioè chi abbia iniziato tra i 16 ed i 18 anni) da oggi al 2017 potranno andare in pensione con 42 anni e un mese di contributi, 41 anni e 1 mese per le donne, anche se non avranno compiuto 62 anni.
Inoltre l’Inps con una circolare ha specificato come ai soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Sarà elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo: quindi per cui per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, mentre coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.