Agevolazioni prima casa: valgono anche comprando l’unità adiacente

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 142E stabilisce che nel caso si voglia usufruire delle agevolazioni “prima casa” nell’acquisto di un appartamento contiguo a quello di residenza, la somma delle due unità abitative dovrà essere integrata come unica unità di residenza. In questo caso se il primo appartamento è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” anche l’acquisto “dell’integrazione” potrà essere acquistato con le stesse agevolazioni. L’importante è che dall’unione delle due unità abitative non ne risulti una abitazione aventi le caratteristiche di “lusso” sancite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

Si potrà usufruire delle agevolazioni “prima casa” anche nel caso in cui la prima unità abitativa non sia stata acquisita con questo regime in quanto, ad esempio, acquistata prima che venissero approvate dette agevolazioni.

Fonte: Comunicazioneweb.org

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