Per quest’anno, a seguito del ritardo con cui è stato messo a disposizione il software “Gerico 2009“, i contribuenti che sono chiamati a mettersi in regola con gli studi di settore potranno pagare le imposte con trenta giorni di proroga, dal 16 giugno al nuovo termine del 16 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione che, nello specifico, è pari allo 0,40% dell’importo da versare.
Pur tuttavia, resta valida per i contribuenti la possibilità di avvalersi dell’opzione di pagamento rateale delle imposte effettuando il primo versamento a luglio e poi con opportunità di dilazione fino al prossimo mese di novembre. Ma quali imposte si possono rateizzare? Ebbene, il contribuente può effettuare il saldo in dilazione avendo la possibilità di poter pagare a rate sia l’IRPEF, sia l’IRES, ma anche l’IRAP; trattasi, tra l’altro, di un’opportunità aperta a tutti i contribuenti, anche se non sono titolari di partita IVA. Ad esempio, a luglio 2009 una persona fisica può optare per pagare l’IRAP in un’unica soluzione e rateizzare l’IRPEF in rate mensili di eguale importo entro e non oltre il termine del 16 novembre 2009. Oppure si può pagare a saldo l’IRAP, pagare a saldo l’IRPEF relativa ai redditi percepiti nel 2008, e portare in rateazione il primo acconto IRPEF per il 2009. Oppure, se le disponibilità di cassa sono ridotte al lumicino, si può rateizzare tutto con rate di pari importo fino al mese di novembre, ovverosia in cinque rate.
Attenzione comunque al fatto che le modalità di rateazione sopra elencate sono quelle in sede di dichiarazione dei redditi; non possono infatti essere rateizzati alcuni pagamenti di imposte in corrispondenza dei seguenti periodi: gli acconti IRAP, IRES e IRPEF di novembre non possono essere pagati con rateazione. Questo significa che se non si ha la possibilità di saldare tali imposte entro il 30 novembre 2009 dovranno poi essere versate applicando il “ravvedimento operoso”; lo stesso dicasi per l’acconto IVA sul quarto trimestre che deve essere pagato entro il 27 dicembre.
Anche in questo caso, infatti, il versamento dell’imposta oltre tale termine comporta l’applicazione di sanzioni ed oneri da ravvedimento; il saldo IVA sul quarto trimestre, invece, può essere effettuato entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo, oppure in sede di dichiarazione dei redditi con una piccola maggiorazione e con la possibilità di spalmare l’importo sulla rateazione eventualmente applicata anche per pagare l’IRES, o l’IRPEF, e l’IRAP.
Fonte: Fiscoetributi.com