Per il click day dei rimborsi Irap arriva la proroga. Lo ha annunciato l’agenzia delle Entrato: in un comunicato stampa viene infatti dato per imminente un provvedimento in cui il periodo per l’inoltro delle domande di rimborso inizierà dal 14 settembre e durerà fino al 13 novembre 2009.
Il comunicato precisa che «la proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria» per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, soprattutto quelli di minori dimensioni che con una scadenza tanto ravvicinata si sarebbero potuti trovare in difficoltà a gestire la serie dei calcoli necessari per predisporre l’invio.
Secondo il calendario anticipato dal comunicato delle Entrate, per i rimborsi i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate entro il 13 novembre 2009 (ossia entro 60 giorni dalla data di apertura del canale telematico). Le altre domande di rimborso, per le quali i termini di presentazione scadono successivamente al 13 novembre 2009, potranno essere inviate entro l’ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti. I rimborsi saranno pagati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa fissati dalla manovra anti-crisi (il decreto legge 185/08 ha previsto 100 milioni nel 2009, 500 per il 2010 e 400 per il 2011).
Quanto ai singoli rimborsi, occorrerà innanzitutto individuare l’Irap pagata dal 2004 al 2007 a titolo di saldo e acconto, verificando che negli esercizi di competenza il contribuente sia stato inciso da oneri per interessi o personale. Per quanto riguarda gli acconti, l’importo da considerare per il calcolo della deduzione non può eccedere, come per il regime applicabile dal 2008, l’Irap effettivamente dovuta per l’esercizio. Si procede quindi a rideterminare l’imponibile Ires o Irpef dell’anno interessato, deducendo dall’ammontare dichiarato originariamente il 10% dell’Irap pagata. L’ultimo passaggio consiste nel quantificare le minori imposte (comprese le addizionali regionali o comunali all’Irpef) dovute a seguito del ricalcolo del reddito imponibile, di cui si chiede il rimborso.
In presenza di esercizi chiusi in perdita, la nuova deduzione comporta l’incremento dell’importo originariamente dichiarato. In questi casi, se la perdita è stata utilizzata in successivi periodi di imposta già oggetto di dichiarazione (cioè, in genere, fino al 2007) occorre tenerne conto nella stessa istanza. Per esempio, se la perdita del 2005 aumenta, per effetto della deduzione, da 100 a 110 e se, nel 2006, l’importo di 100 era stato tutto compensato (reddito 150 meno perdita pregressa 100, imponibile 50), si dovrà considerare la maggiore perdita (10) nel rideterminare questo esercizio (portando il reddito da 50 a 40 e deducendo poi il 10% dell’Irap pagata nel 2006).
Se invece la perdita non era stata utilizzata fino al 2007 (Unico 2008), il maggiore importo che risulta dalla nuova deduzione del 10% dell’Irap dovrà essere esposto nel modello Unico 2009 (rettificando l’importo originario) e potrà dunque essere compensato dall’esercizio 2008 e nei limiti del quinquennio dall’esercizio originario. Riprendendo l’esempio, se la perdita del 2005 non è stata utilizzata fino a tutto il 2007, si dovrà indicare un importo di 110 in Unico 2009 con facoltà di compensazione in questa dichiarazione o in quelle successive fino a Unico 2011 (per i redditi del 2010).
Fonte: Ilsole24ore.com