Sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009, è stato pubblicato il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, il “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
La direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di efficienza energetica nell’edilizia persegue “il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nel territorio comunitario con riferimento alla climatizzazione degli ambienti interni, al conseguente contenimento delle risorse energetiche necessarie e dei relativi costi nonché alla promozione e allo sviluppo della produzione e alla competitività delle aziende nazionali.”.
Così il Consiglio Di Stato, sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nel parere del 12 maggio 2008, n. 1606, al D.P.R. 59/2005, per il quale “Lo strumento principale individuato per il conseguimento delle finalità indicate é rappresentato dalla certificazione energetica degli edifici, che, con l’approvazione dei decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006, viene resa obbligatoria nel nostro Paese anche se con modalità e tempi differenziati, a seconda che si tratti di nuovi edifici o di ristrutturazioni di edifici di grandi dimensioni ovvero di edifici esistenti, fino a completamento dell’intero parco immobiliare nazionale.”.
Ricordiamo peraltro che l’art. 35, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come aggiunto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008, ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6, e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Come effetto di tale abrogazione, a partire dal 22 agosto 2008 non è più necessario, per la normativa nazionale, allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici, a pena di nullità, l’attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica. Continuano peraltro ad applicarsi le norme regionali (legislative o regolamentari) che prevedono l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica.
Il Regolamento di attuazione pubblicato lo scorso 10 giugno è formato da 8 articoli in cui risultano definiti, per l’edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati con successivi provvedimenti.
Le disposizioni del decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e, qualora abbiano provveduto, l’art. 6 prescrive che i loro provvedimenti siano compatibili con quelli nazionali e pertanto sia assicurata la coerenza tra questi provvedimenti e il decreto pubblicato, al più con un margine di scostamento pari al 5 per cento.
Fonte: Ilsole24ore.com