Per quanto riguarda la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle fatture sulla tassa rifiuti, a chi deve essere inoltrata l’istanza di rimborso? La domanda è d’obbligo visto che, in accordo con quanto mette in evidenza il CTCU, Centro Tutela Consumatori Utenti, La situazione ancora non appare del tutto chiara. La richiesta di restituzione dell’IVA sulla tassa rifiuti deve essere inoltrata al soggetto che ci ha recapitato la fattura, ovverosia il Comune di residenza, l’azienda municipalizzata o il corrispondente gestore privato.
Ma visto che l’IVA sulle transazioni viene incassata dal Fisco, il CTCU consiglia di inoltrare per sicurezza domanda di rimborso IVA anche all’Agenzia delle Entrate.
Cliccando su questo link, tra l’altro, è possibile scaricare la lettera tipo, il modulo-fac simile predisposto dal CTCU per chiedere la restituzione di quanto, in accordo con una sentenza tanto importante quanto storica della Corte Costituzionale, è stato in sostanza indebitamente fatto pagare ai cittadini.
Per fare chiarezza sulla questione, servirebbe chiaramente un intervento, la posizione ufficiale sul da farsi, ad esempio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma per il momento tutto tace. Di conseguenza, chi non volesse pazientare, può inoltrare la richiesta di rimborso facendo attenzione al fatto che dopo 90 giorni, in assenza di una risposta scritta, o risposta insoddisfacente, scatta il “silenzio diniego”; questo significa che trascorso il termine il consumatore dovrà, al fine di portare avanti la propria richiesta di restituzione dell’IVA sulla tassa rifiuti, un ricorso presso la Commissione tributaria provinciale competente.
Fonte: Vostrisoldi.it
Attenzione non è sulla TARSU il rimborso, bensì sulla TIA nei comuni dove quest’ultima è stata istituita.
Inoltre il 15 novembre 2011 il Ministero delle Finanze ha stabilito in contrasto con la Corte Costituzionale che l’IVA non si rimborserà.