Il decreto incentivi è stato pubblicato. Di seguito il testo del provvedimento

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed urgenza di fronteggiare l’eccezionale   situazione   di   crisi  internazionale  del  settore industriale  e  in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione  all’importanza  di  questi  settori nel sistema produttivo nazionale  ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;
Ritenuta  la  necessita’  di  collocare  in  un  quadro unitario le disposizioni  finalizzate  alla promozione dello sviluppo economico e alla  competitivita’  del  Paese,  anche  mediante  l’introduzione di misure  di  carattere  fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio  produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;
Considerate,  altresi’, le particolari ragioni di urgenza, connesse con  la  contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del  loro indotto e con la necessita’ di sostenere la domanda di beni durevoli,  di  favorirne  il  ricambio  con  finalita’  di  carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
Rilevata,  infine,  l’esigenza  di  potenziare  le misure fiscali e finanziarie  occorrenti  per  garantire  il  rispetto degli obiettivi fissati  dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell’economia  e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico  e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di
veicoli ecologici

1.  Fermo  restando  le  misure incentivanti di cui all’articolo 1, commi  da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed  al  fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di  categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31
dicembre  1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che  emettono  non  oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre  130  grammi  di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e’ concesso un contributo di euro 1500.
2.  Per  la  sostituzione,  realizzata attraverso la demolizione di veicoli  di  cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino  a  3.500  chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»,  immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all’articolo  54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi,  di  categoria  «euro  4»  o  «euro  5»,  e’ concesso un contributo di euro 2500.
3. Per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore  per  la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,  del  motore  con  gas metano, nonche’ mediante alimentazione elettrica   ovvero   ad  idrogeno,  fermo  restando  quanto  previsto dall’articolo  1,  commi  228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  contributo  e’  aumentato  di  1500 euro nel caso in cui il veicolo   acquistato,   nell’alimentazione   ivi  considerata,  abbia emissioni  di  CO2  non  superiori  a  120  grammi per chilometro. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono  cumulabili,  ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4.  Per  l’acquisto  di  veicoli  di  cui all’articolo 54, comma 1, lettera  d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima  fino  a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi  di  fabbrica  ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante  alimentazione,  esclusiva  o  doppia,  del  motore  con gas metano,  fermo  restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il  contributo  e’ incrementato  fino  ad  euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma  sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 2.
5.  In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata uovo  di  categoria  «euro  3»  con  contestuale  rottamazione di un motociclo  o  di  un  ciclomotore  di  categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata  attraverso  la  demolizione  con le modalita’ indicate al comma  233  dell’articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ concesso un contributo di euro 500.
6.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita’ per  i  veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto  stipulato  tra  venditore  ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio  2009  e fino al 31 dicembre 2009, purche’ immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell’incentivo di cui all’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e’  rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti  a  GPL  e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano,  nei  limiti  della  disponibilita’  prevista  dal  comma  59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286, come
ulteriormente   incrementata   dal   comma  8  dell’articolo  29  del decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8.  Le  agevolazioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite  nel  rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre 2006.
9. Per l’applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10.  Il  comma  53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai  crediti  d’imposta  spettanti  a titolo di rimborso di contributi anticipati  sotto  forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
11.  Al  fine  di diminuire le emissioni di particolato nel settore del  trasporto pubblico, e’ stabilito, nel limite di spesa per l’anno 2009  di  11  milioni  di  euro,  un  finanziamento straordinario per l’installazione  di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato  dei  gas  di  scarico,  omologati secondo il decreto del Ministro  dei  trasporti  25  gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un’efficacia  di  abbattimento  delle  emissioni  di  particolato non
inferiori  al  90  per  cento,  su  veicoli  a  motore  ad accensione spontanea  (diesel)  di  categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro  2  proprieta’  di  aziende  che  svolgono  servizi  di pubblica  utilita’  attraverso  l’impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.
12.   Il   finanziamento  straordinario  di  cui  al  comma  11  e’ finalizzato  alla  concessione  di contributi per l’installazione dei dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
13.  Le  modalita’  di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono  regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano  con  appositi  provvedimenti  emanati  entro  e non oltre 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano destinano prioritariamente  le  risorse  alle  aziende  di  cui al comma 12 che effettuano  servizio  nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25  per  cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione del dispositivo per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas  di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e’ ripartito, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  tra  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16.  I  contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi  di  natura  nazionale,  regionale  e  locale concessi per l’installazione  di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
17.  L’erogazione  del  finanziamento alle regioni ed alle province autonome  di  Trento  e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15,  e’  subordinata  alla  notifica  da  parte della regione o della provincia  autonoma  al  Ministero  dell’ambiente  e della tutela del territorio  e  del  mare  di  misure  di riduzione delle emissioni di inquinanti   nel   settore   della   mobilita’,  vigenti  al  momento
dell’erogazione del finanziamento stesso.

Art. 2.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

1.   Ai   contribuenti   che  fruiscono  della  detrazione  di  cui all’articolo  1  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio effettuati su singole  unita’  immobiliari  residenziali  iniziati a partire dal 1°luglio  2008,  a  fronte  di  spese sostenute dalla predetta data, e’ riconosciuta  una  detrazione  dall’imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,  nella  misura  del 20 per cento delle ulteriori
spese  documentate, effettuate con le stesse modalita’, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici   ad  alta  efficienza  energetica,  esclusi  quelli indicati   al   secondo  periodo,  nonche’  apparecchi  televisivi  e computer,    finalizzati    all’arredo   dell’immobile   oggetto   di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con  la  detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro  combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.  La  detrazione  di  cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di  un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali  sono  previsti  gli  incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo  sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di  mantenimento  dei  livelli  occupazionali,  alle modalita’ con le quali  assicurare  il  rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti  con  fornitori  e  con  gli  altri  soggetti  della filiera produttiva e distributiva, nonche’ allo sviluppo e al mantenimento di iniziative  promozionali  finalizzate  a  stimolare  la  domanda  e a migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Art. 3.

Distretti produttivi e reti di imprese

1.  All’articolo  6-bis  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma  2  le  parole:  «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.
2. All’articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  successive  modificazioni,  la  lettera  a)  e’  sostituita  dalla seguente:
«a) fiscali:
1)  le  imprese  appartenenti  a  distretti  di  cui al comma 366 possono  congiuntamente  esercitare  l’opzione  per  la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo  117  e  seguenti  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  relative  alla  tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  compresi  i  distretti  di cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4)  il  reddito  imponibile  del distretto comprende quello delle imprese  che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche’ dei tributi,  contributi  ed  altre  somme dovute agli enti locali, viene operata  su  base  concordataria  per  almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6)   fermo   il   disposto   dei  numeri  da  1  a  5,  ed  anche indipendentemente   dall’esercizio  dell’opzione  per  la  tassazione distrettuale  o  unitaria,  i  distretti  di cui al comma 366 possono concordare  in  via  preventiva  e  vincolante  con  l’Agenzia  delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette  di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare in
ciascun  esercizio,  avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita’ delle  imprese  stesse,  alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7)   la   ripartizione  del  carico  tributario  tra  le  imprese interessate  e’  rimessa  al  distretto,  che  vi  provvede in base a criteri  di  trasparenza  e  parita’  di  trattamento,  sulla base di principi di mutualita’;
8)  non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9)  i  parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui  al  numero  6)  vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10)  resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e  adempimenti  fiscali  e l’applicazione  delle  disposizioni  penali  tributarie;  in  caso di osservanza  del  concordato,  i  controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per  la  determinazione  e  l’aggiornamento  degli elementi di cui al numero 6);
11)  i  distretti  di  cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di  almeno  un  triennio,  il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12)  la  determinazione di quanto dovuto e’ operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare  la crescita economica e sociale dei territori interessati; in   caso   di  opzione  per  la  tassazione  distrettuale  unitaria, l’ammontare  dovuto  e’  determinato  in  cifra  unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13)  criteri  generali  per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14)    la    ripartizione   del   carico   tributario   derivante dall’attuazione  del  numero 7) tra le imprese interessate e’ rimessa al  distretto,  che  vi  provvede  in base a criteri di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di principi di mutualita’;
15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i controlli sono eseguiti   unicamente   a   scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed elaborazione  dei  dati  necessari  per  la  determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ».
3.  Al  comma  3  dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti     parole:     «anche     avvalendosi    delle    strutture tecnico-organizzative  dei  consorzi  di  sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
4.  Dall’attuazione  del comma 1, nonche’ dell’articolo 1, commi da 366  a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal  presente  articolo,  non  devono  derivare  oneri superiori a 10 milioni  di  euro  per  l’anno  2009  e  50  milioni  di euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 4.

Aggregazione tra imprese

1.  Per  i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da   operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate  attraverso fusione   o   scissione   effettuate  nell’anno  2009,  si  considera riconosciuto,   ai   fini  fiscali,  il  valore  attribuito  ai  beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali  poste  di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
2.  Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nell’anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori  valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui  beni  strumentali  materiali  e  immateriali,  per  un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2 si applicano qualora alle operazioni   di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano  parte  dello  stesso  gruppo  societario. Sono in ogni caso esclusi  i  soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore  al  20  per  cento ovvero controllati anche indirettamente dallo  stesso  soggetto  ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1),  del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei  commi  precedenti  e’  riconosciuto  ai  fini  delle imposte sui redditi   e  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive  a decorrere  dall’esercizio  successivo  a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3 si applicano qualora le imprese  interessate  dalle  operazioni  di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le  sanzioni  e  il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6.  La societa’ risultante dall’aggregazione, che nei primi quattro periodi  d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori  operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni  iscritti  o  rivalutati  ai  sensi  dei  commi da 1 a 5, decade dall’agevolazione,  fatta  salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo  37-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7.  Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica  la  decadenza  prevista al comma 6, la societa’ e’ tenuta a liquidare  e versare l’imposta sul reddito delle societa’ e l’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive  dovute  sul maggior reddito, relativo  anche  ai  periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere  conto  dei  maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei  commi  1  e  2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Art. 5.

Rivalutazione sostitutiva immobili

1.  All’articolo  15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  le  parole:  «con  la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili  e  del  4  per  cento relativamente agli immobili non ammortizzabili»  sono  sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per  cento  per  gli  immobili  ammortizzabili  e  dell’1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

Art. 6.

Sostegno  al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli
e veicoli commerciali

1. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo  9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  stabilite  anche  le  modalita’ per favorire l’intervento della SACE  s.p.a.  nella  prestazione  di  garanzie  volte ad agevolare la concessione  di  finanziamenti  per l’acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all’articolo 1.

Art. 7.

Controlli fiscali

1.  Il  controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di  registro,  ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite  in  sede  di  liquidazione  o  autoliquidazione  dell’imposta principale, e’ eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto  del  Direttore dell’Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche   analisi  di  rischio  circa  l’indebito  utilizzo  delle agevolazioni  medesime.  La  conseguente maggiore capacita’ operativa per   l’Agenzia  delle  entrate  viene  destinata  all’esecuzione  di specifici  controlli  volti  al  contrasto  dell’utilizzo  di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Al comma 18 dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: «E’ punito  con  la  sanzione  del  duecento  per  cento della misura dei crediti  compensati  chiunque  utilizza  i  crediti  di  cui al primo periodo  per  il  pagamento  delle  somme  dovute  per  un  ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
3.  In  relazione  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, le dotazioni    finanziarie   della   missione   di   spesa   «Politiche economico-finanziarie  e  di  bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro  per l’anno 2009, di 100 milioni di euro per l’anno 2010, di 200 milioni  di euro per l’anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente decreto, valutati rispettivamente  in  euro  382  milioni  per  l’anno 2009, euro 230,5 milioni  per l’anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l’anno 2011, euro  308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede:
a)  quanto  ad  euro  311,1  milioni  per  l’anno 2009, euro 130,5 milioni per l’anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l’anno 2011 e quanto  a  euro  77,8 milioni per l’anno 2014, mediante utilizzazione delle  somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu’  dovute,  conseguenti  alle  revoche  totali  o  parziali  delle agevolazioni  di  cui  all’articolo  1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico,  rispettivamente  quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420  e  quanto  ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali  somme di euro 933 milioni, nell’anno 2009, rispettivamente, una quota  di  311,1  milioni di euro e’ versata all’entrata del bilancio dello  Stato  e  una quota pari a 621,9 milioni di euro e’ versata su apposita  contabilita’ speciale, ai fini del riversamento all’entrata del  bilancio  dello  Stato  nell’anno  2010 per 211 milioni di euro, nell’anno  2011  per  215  milioni  di  euro, nell’anno 2012 per 95,9 milioni  di  euro e nell’anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle  somme  riversate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del  periodo  precedente pari a 80,5 milioni di euro nell’anno 2010 e 95,9  milioni di euro nell’anno 2012 e’ riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;
b)  quanto  ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro  per  l’anno  2010,  200 milioni di euro per l’anno 2011 ed euro 308,4  milioni  dall’anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell’articolo 7;
c)   quanto   a   49.955.833   euro   per  l’anno  2009,  mediante corrispondente   riduzione   dell’autorizzazione   di  spesa  di  cui all’articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d)  quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l’anno  2009,  mediante corrispondente   riduzione   dell’autorizzazione   di  spesa  di  cui all’articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.  Conseguentemente  all’utilizzo  delle risorse provenienti dalle revoche  disposto  dal  comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento  del  Fondo  di garanzia di cui all’articolo 15 della legge  7 agosto 1997, n. 266, previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ assicurato con gli  importi  di  80,5  milioni  di  euro  e  di 95,9 milioni di euro riassegnati,  rispettivamente,  negli  anni  2010 e 2012 ai sensi del comma  1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  nonche’  con  le ulteriori disponibilita’  accertate  a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro  previsto  dal  predetto  articolo  11  compatibilmente  con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
3.   Il   Ministro   dell’economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri  di cui al presente decreto, anche ai fini dell’adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all’articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti,  Ministro  dell’economia e
delle finanze
Scajola,   Ministro  dello  sviluppo
economico
Prestigiacomo,              Ministro
dell’ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Fonte: Ilsole24ore.com

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