Secondo la Risoluzione Ministeriale n. 26 / E del 30 gennaio 2009, si può fruire della detrazione IRPEF pari al 19 % dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l’ acquisto della prima casa, anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purché regolarmente registrato. Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d’ acquisto dell’ abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.
In particolare sarebbe in vigore dal 1° gennaio 2007 la detraibilità dall’ IRPEF del 19 % dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro. L’ importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo su cui commisurare la detrazione, in relazione all’ intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari e la possibilità di portare in detrazione quest’ onere si esaurisce in un unico periodo di imposta.
Qualora l’ acquisto dell’ abitazione sia effettuato da più soggetti, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
Fonte: Soldiblog.it