Il modello 730 all’ultima chiamata

Lunedì primo giugno è l’ultimo giorno per la presentazione del 730 a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato. Nessun compenso è dovuto se il modello viene consegnato già debitamente compilato.

L’intermediario può invece richiedere un corrispettivo per la consulenza fiscale prestata, o anche solo se il contribuente richiede di essere informato sulle comunicazioni provenienti dalle Entrate.

In ogni caso, è bene ricordare che i Caf e i professionisti, dovendo apporre il visto di conformità, sono obbligati a controllare i dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia di oneri deducibili e detraibili. È per questa ragione che occorre esibire la documentazione attestante le ritenute subite (il Cud, altre certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore, e così via).

L’intermediario dovrà controllare gli attestati di versamento degli acconti versati direttamente dal contribuente e l’ultima dichiarazione presentata da cui risultino eventuali crediti da riportare nel 730. È da esibire anche tutta la documentazione utile per usufruire degli sconti fiscali– fatture, ricevute o quietanze di pagamento da cui risulti il tipo di spesa e chi l’ha sostenuta. Al momento della presentazione, il Caf o il professionista rilasciano al contribuente una ricevuta (730-2) del modello, della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille (730-1) e della documentazione esibita. Entro il 15 giugno, il contribuente riceverà una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (modello 730-3), con il riepilogo dei redditi, il calcolo delle imposte e il risultato della liquidazione, compresi i dati necessari per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento Ici (per coloro che hanno compilato il quadro I). Dal mese di luglio (agosto per i pensionati) i contribuenti riceveranno la retribuzione con i rimborsi o le trattenute delle imposte dovute.

Da quest’anno i sostituti d’imposta sono tenuti a eseguire i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio.
Prima della modifica al decreto 164/1999, a opera della legge 14/2009, invece, la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio. Pertanto se la retribuzione di luglio viene corrisposta ad agosto, l’eventuale rimborso sarà erogato nella busta paga di agosto. Per la rateizzazione delle imposte a debito è sufficiente indicare nel rigo F6, colonna 5, del modello 730, in quante rate (da 2 a 5) si intende frazionare il versamento. In questo caso, il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcola gli interessi dovuti per la rateizzazione e li preleva unitamente alle imposte. Il tasso di interesse è del 6% annuale, ma un imminente decreto del ministero delle Finanze dovrebbe ridurre la misura degli interessi per i pagamenti rateali al 4% annuale, a decorrere dai pagamenti delle imposte relative alle dichiarazioni presentate dal primo luglio 2009. Poiché il termine per la trasmissione telematica dei modelli 730 da parte degli intermediari è il 15 luglio, il nuovo tasso d’interesse dovrebbe riguardare anche coloro che si sono avvalsi della dichiarazione semplificata.

Il contribuente che ha già presentato il 730 al datore di lavoro, o si accinge a farlo a un Caf o a un professionista abilitato entro il primo giugno, pertanto, sulle rate successive alla prima, vedrà applicato l’interesse mensile dello 0,333%, anziché dello 0,5 per cento.

Fonte: Ilsole24ore.com

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