Novità normative e regolamentari in vista per i contratti finanziari come i mutui. Innanzitutto, infatti, vengono annullate (e da considerarsi come tali quelle precedentemente fatte valere in altri contesti o contratti stipulati), tutte quelle clausole che gli enti bancari presentano ai proprio clienti nel momento in cui essi chiedono la sostituzione e vanno incontro alla commissione per il massimo scoperto.
Con un provvedimento specifico, difatti, che ha l’obiettivo di contenere quelle che sono le varie commissioni bancarie, si stabilisce, inoltre, che “valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento”. Per quei soggetti che hanno a che fare con bonifici e assegni circolari, tale limite lo si vedrà imposto ad un giorno (la data di valuta e di disponibilità non potrà quindi superare un giorno).
Nel momento in cui un soggetto debitore, titolare di un contratto finanziario di mutuo (che sia edilizio, fondiario, ipotecario, di ristrutturazione, come a tasso fisso o variabile o ancora misto), la banca sarà tenuta a risarcire il cliente nella misura dell’1% per ogni mese di ostruzione o semplicemente ritardo per il completamento della domanda di surroga (richiesta evidentemente del cliente per beneficiare di condizioni di mercato evidentemente più favorevoli alle proprie esigenze e necessità).
La misura della “multa” dell’1% è da intendersi da corrispondere ogni 30 giorni di ritardo in tali procedure ed operazioni (che, come si ricorderà, sono da qualche anno possibili grazie al cosiddetto decreto governativo Bersani ora legge dello Stato). L’articolo 2 del decreto fiscale varato dal Governo, infatti, recita che: “nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta del debitore, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari al’1% del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.
Questa puntualizzazione normativa si è resa necessaria per una certa mancanza di collaborazione tra i vari istituti bancari ad agevolare i passaggi di clienti dall’uno all’altro prodotto. Seppur si tratta di una misura concorrenziale e in favore del libero mercato, non sempre si è riusciti a rendere agevole tali procedure, nonostante da ciò ne derivi un interesse non solo nel consumatore, ma probabilmente di più nelle banche stesse, che possono attrarre clienti altrimenti inarrivabili in quanto già destinati ad altri istituti.
Fonte: Prestitoblog.it