Scatta il nuovo scudo fiscale per favorire il rientro dei capitali dall’estero. Per i prossimi sette mesi, fino al 15 aprile 2010, sarà possibile rimpatriare o regolarizzare le attività oltreconfine, pagando solo un’aliquota del 5%. L’anonimato è garantito e si evitano eventuali sanzioni del Fisco, ma non si potrà accedere allo scudo se è in corso un accertamento fiscale o se è già stata accertata la violazione di obblighi tributari o contributivi. L’operazione scudo può quindi finalmente decollare, al termine di una lunga gestazione: del provvedimento si è discusso per mesi e anche l’iter parlamentare estivo è stato travagliato, con il decreto correttivo di inizio agosto che ha dovuto introdurre ulteriori paletti e chiarimenti. E qualche nuova modifica potrebbe arrivare durante la conversione in legge del dl correttivo, che inizia questa settimana in Senato e dovrebbe terminare all’inizio di ottobre.
BENEFICIARI E ATTIVITA’ – I possibili beneficiari dello scudo fiscale sono le persone fisiche, gli enti commerciali e le associazioni equiparate fiscalmente con residenza in Italia nell’anno in cui presentano la domanda, la cosiddetta “dichiarazione riservata”. Sono escluse invece le società di capitali. Le attività che possono rientrare nell’operazione sono quelle finanziarie e patrimoniali (denaro, azioni, immobili, beni di lusso) portate o rilevate all’estero entro il 31 dicembre 2008 e non dichiarate al Fisco italiano. Lo scudo, tuttavia, può essere chiesto solo in caso di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione; per cui gli intermediari non sono esentati dagli obblighi antiriciclaggio e devono segnalare le eventuali posizioni sospette dei clienti.
RIMPATRIARE O REGOLARIZZARE – Le strade da seguire per mettersi in regola con il Fisco sono due: il rimpatrio (trasferimento fisico in Italia) e la regolarizzazione (le attività restano all’estero). Si può scegliere tra le due opzioni se le attività sono in Paesi Ue o in Norvegia, altrimenti c’è solo il rimpatrio. Per gli immobili in Stati extra-Ue, poi, è necessario vedere se è possibile intestarli a una società, le cui quote possono essere rimpatriate dal proprietario.
IMPOSTE E VANTAGGI – Per la regolarizzazione o il rimpatrio si dovrà pagare un’imposta del 5%. In particolare, sulle attività rimpatriate o regolarizzate si calcola un reddito forfettario del 2% all’anno per i cinque anni precedenti e questo rendimento viene poi tassato al 50%. Con lo scudo, quindi, si estinguono le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali.
INTERMEDIARI – Gli intermediari a cui poter chiedere assistenza sono banche, società di gestione del risparmio, fiduciarie, Poste, società d’intermediazione mobiliare, agenti di cambio, filiali italiane di banche e di società d’investimento estere.
ANONIMATO – Con la regolarizzazione, gli intermediari sono tenuti a comunicare al Fisco le attività e il proprietario, mentre in caso di rimpatrio il Fisco sarà messo a conoscenza dei patrimoni segnalati nel complesso da tutti i dichiaranti, ma non sarà informato sui singoli soggetti.
ECCEZIONI – Non è possibile accedere allo scudo, tuttavia, se è iniziata una verifica fiscale o una qualsiasi altra attività di accertamento tributario o contributivo; oppure se è stato riconosciuto che il richiedente non ha rispettato gli obblighi fiscali collegati alle attività estere.
Fonte: Corriere.it