Grazie alla cosiddetta “Tremonti-ter“, le imprese che investono in apparecchiature e/o macchinari, rigorosamente nuovi, possono fruire del beneficio di una detassazione dal reddito d’impresa pari al 50% dell’investimento che è stato effettuato, ma a patto che ciò avvenga o sia avvenuto dall’1 luglio scorso e fino al 30 giugno del prossimo anno. Occorre però fare attenzione al fatto che il beneficio della “Tremonti Ter” comporta anche, pena la decadenza, l’assunzione da parte dell’azienda di tutta una serie di obblighi, a partire da quello di non cedere a terzi le apparecchiature e/o i macchinari nuovi acquistati prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’acquisto.
Il beneficio decade allo stesso modo quando i macchinari e/o le attrezzature non abbiano come finalità quella dell’esercizio dell’attività d’impresa, oppure ancora quando l’acquisto dei beni avviene con la formula del leasing e questi al termine del contratto non vengono riscattati. Ci sono comunque anche alcuni casi in cui invece il beneficio della “Tremonti Ter” è ancora fruibile nonostante la messa in atto di operazioni di natura straordinaria. Ad esempio, in accordo con quanto fa presente l’Agenzia delle Entrate, non c’è revoca del beneficio nel caso in cui si verifichino per l’impresa operazioni di trasformazione, scissione o fusione.
Inoltre, per le operazioni di conferimento o di cessione dell’azienda il beneficio della “Tremonti Ter” resta a patto che il soggetto che subentra rispetti gli obblighi sopra riportati, tra cui, come detto, quello di non cedere i beni ed i macchinari prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in corrispondenza del quale i beni sono stati acquistati. Con una circolare, pubblicata martedì scorso dall’Agenzia delle Entrate, viene tra l’altro precisato come il beneficio della detassazione in attrezzature e macchinari sia valido indipendentemente dal risultato di esercizio dell’azienda, indipendentemente quindi dal fatto che l’impresa chiuda o meno il bilancio in utile.
Fonte: Fiscoetributi.com