Nel momento in cui si effettua una compravendita di un immobile, può capitare che il bene in questione possa essere stato offerto in garanzia ipotecaria, quindi al momento dell’acquisto oltre al bene si acquisisce anche l’ipoteca di primo o di secondo grado che grava sull’abitazione che va a determinare l’accollo del mutuo.
Per accollo del mutuo, quindi, si intende il contratto sovrascritto da un debitore colui che tecnicamente viene definito “accollato” e l’acquirente dell’ immobile ovvero l’ ”accollante”.
Una volta stipulato il contratto, il compratore si impegna a pagare le restanti rate del mutuo previamente acceso e rimaste ancora insolute.
L’obbligo di pagamento nasce dalla data di acquisto, ovvero dal momento in cui si stila l’atto notarile dell’immobile.
In questo modo il nuovo proprietario dell’abitazione acquisirà di diritto l’immobile compreso il mutuo ipotecario, senza doverne accenderne un altro, ma fruendo semplicemente del mutuo acceso dal vecchio proprietario ovvero l’accollato.
In definitiva potremmo dire che l’accollato nella maggioranza dei casi, salvo alcune specifiche situazioni, è colui che mette in vendita l’immobile ovvero il principale debitore che dopo l’atto di vendita consegna oltre che all’abitazione, il mutuo insoluto.
Un consiglio importante da tenere a mente, resta quello di determinare con esattezza e precisione le date e le scadenze relative al pagamento della rata, per non incappare in possibili posizioni ambigue in cui potrebbe essere difficile stabilire la responsabilità del versamento.
Sono molte le banche che nell’ultimo periodo offrono alla propria clientela la possibilità di procedere all’accollo di un mutuo ipotecario, soprattutto in particolari casi di insolvenza, caso in cui viene a determinarsi l’accollo cumulativo.