Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
Nel caso di installazione di antenna centralizzata comune a tutti i condomini, già preesistente, le delibere che riguardano la manutenzione, riparazione e sostituzione dell’antenna possono essere approvate a maggioranza semplice. Chi non è d’accordo, non può sottrarsi alla spesa.
Inoltre l’assemblea non può vietare l’installazione di antenne ai singoli condomini o imporre la rimozione di quelle esistenti con la scusa che esiste già una antenna centralizzata se non sussistono ragioni valide come un potenziale pericolo o rischio di danneggiamento delle strutture dell’immobile o l’alterazione del decoro architettonico. Una delibera assembleare che vieti l’installazione dell’antenna sarebbe nulla e può essere impugnata in ogni momento anche dopo il termine dei 30 giorni stabilito dall’art. 1137 c.3 del codice civile.
Nel caso non esista l’antenna centralizzata, invece l’assemblea non può obbligare i condomini ad installarne una o a partecipare alle spese di installazione in quanto è soggetta ad utilizzazione separata. Le spese relative all’antenna, vanno divise in parti uguali e non in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo il caso di un regolamento di condominio che disponga diversamente, perché l’utilizzo dell’antenna è uguale per ciascun condomino.
Fonte: Attico.it