Sono entrate finalmente in vigore le novità che riguardano l’imposta di registro 2014 sulla casa, così come quelle che riguardano le agevolazioni sull’acquisto della prima casa.
In particolare è cambiata la tassazione indiretta sugli atti di trasferimenti immobiliari. Infatti la nuova imposta di registro prevede tre sole aliquote, applicabili a tutti gli atti relativi alla traslazione o costituzione di diritti reali di godimento su immobili.
Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2014 le nuove aliquote dell’imposta di registro 2014 per gli atti di compravendita di immobili e atti che costituiscono diritti reali di godimento (compresa la rinuncia degli stessi) sono fissate al 9%. Invece per gli atti di compravendita di case di abitazione (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) rientranti nella definizione di ‘Prima casa’ l’aliquota dell’imposta di registro 2014 applicabile è fissata al 2%. E ancora per gli atti di trasferimento relativi a terreni agricoli e relative pertinenze per soggetti non IAP o coltivatori diretti l’aliquota prevista dall’imposta di registro 2014 è invece fissata al 12%. In linea generale
comunque l’imposta proporzionale di registro 2014 non può essere inferiore a 1.000 euro.
Quanto all’agevolazione dovuta all’acquisto della ‘prima casa’ cambia la definizione, sino ad oggi vincolata alla categoria catastale d’appartenenza. A poter usufruire dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa in materia di imposte di registro dal 2014 saranno le abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.