Immobili concessi in comodato d’uso gratuito familiare: ecco come evitare l’IMU

Numerose sono le perplessità rispetto all’applicazione e al pagamento dell’IMU, la tassa sugli immobili. Quad’è che viene applicata?

Quali sono gli immobili esentati..e quali sono le categorie agevolate?

Iniziamo con il dire che, così come previsto dalla legge, gli immobili in uso come prima casa, sono soggetti ad importanti detrazioni, ma la legge come si comporta in situazioni ibride come nel caso degli immobili in comodato d’uso gratuito?

Iniziamo con lo spiegare cosa si intende per comodato d’uso: si tratta di un accordo privato tra le parti che in numerose occasioni non prevede contratti né firme,  e non deve neppure essere sottoposto al vaglio notarile. Proprio per l’informalità che lo caratterizza, l’accordo può essere rescisso in ogni momento, come ad esempio nel caso di un immobile concesso in comodato da un genitore a figlio.

Come stabilì la legge del 1997 in vigore fino allo scorso anno (fino al 2011), gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito erano solitamente considerati abitazione principale per il proprietario, anche se non residente. Per capirci quindi, nel caso in cui un genitore proprietario di due immobili sceglieva di darne uno in comodato al proprio figlio, poteva richiedere l’esenzione Ici in quanto entrambi gli immobili erano considerati come abitazione principale.

La nuova legge invece, ha fondamentalmente cambiato le carte in tavola prevedendo l’agevolazione Imu solo per le case in cui il proprietario figura anche come residente.  Quindi nel caso in cui un genitore abbia dato in comodato d’uso gratuito al figlio un appartamento sarà soggetto al pagamento dell’Imu con aliquota ordinaria “seconda casa”.

Per evitare tale incresciosa situazione i proprietari dovranno cedere il diritto d’uso dell’immobile al figlio, perché solo in questo modo la tassazione passa al titolare del diritto.

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