Rifiuti elettrici ed elettronici. Come smaltirli

Molti non sanno che gettare gli ingombranti ed i rifiuti speciali per le arterie cittadine o in piena campagna è illegale. E pochi fanno caso al fatto che quando acquistiamo beni del genere, nel costo è compresa la tassa di smaltimento. Una volta pagata perché non utilizzare il servizio?

Chi intende liberarsi di un vecchio elettrodomestico, di un computer obsoleto o di un telefonino, può portarlo presso i centri di raccolta istituiti dai Comuni e dai produttori, oppure chiederne il ritiro da parte del rivenditore al momento dell’acquisto di uno nuovo.  E’ utile sapere per esempio che alcune compagnie tra cui Vodafone e Sony Ericson accettano vecchi telefonini. Basta andare in un negozio specializzato ed è fatta.

Di seguito è riportato un resoconto della normativa.

Con il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio del 2005, il Governo italiano ha finalmente recepito le direttive del Parlamento europeo in materia di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Tutti gli strumenti informatici, come computer, stampanti, scanner, palmari e altro ricadranno sotto la nuova normativa.

Le misure

Il decreto in particolare stabilisce misure e procedure finalizzate a:

a)  prevenire la produzione di RAEE;
b)  promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di queste apparecchiature (i produttori, i distributori, i consumatori e gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE);
d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Che cosa si prefigge

I principali obiettivi che tale decreto si prefigge sono:

a) la limitazione e l’eliminazione di alcune sostanze presenti nei RAEE: dal 1° luglio 2006 è necessario infatti che siano stati banditi piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e etere di difenile polibromurato.
b) il raggiungimento entro il 31 dicembre 2008  della soglia di almeno 4 Kg l’anno pro capite di RAEE ottenuto tramite raccolta differenziata.
c) Per i rifiuti informatici e della telefonia, il decreto impone ai produttori dal 31 dicembre 2006, una percentuale di recupero pari almeno al 75% del peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% del peso medio per apparecchio.

Il percorso indicato per il conseguimento di tali obiettivi prevede un maggiore coinvolgimento di tutte le parti che partecipano al ciclo di vita degli apparecchi elettrici ed elettronici (dal produttore alle amministrazioni pubbliche, dai rivenditori ai consumatori). Il decreto inoltre, non si occupa soltanto dei limiti, ma prevede anche politiche di sostegno e incentivazione alla ricerca di materiali e sostanze ecocompatibili e meno nocivi alla salute, e volte a premiare il riciclo e il riutilizzo dei componenti dei RAEE.

Termini e modalità

Dal 13 agosto 2005 è scattato l’obbligo di ritiro dell’usato a fronte dell’acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo. Quindi, tutti i prodotti messi sul mercato dopo questa data devono riportare in modo chiaro e indelebile (sulla scatola d’imballaggio e nelle istruzioni per l’uso, quando non sia possibile sull’apparecchio per le sue dimensioni) indicazioni sul produttore e il simbolo della raccolta differenziata dei RAEE. Inoltre, sempre dal 13 agosto, produttori e rivenditori devono informare gli acquirenti, con appositi allegati alla confezione o una confacente segnaletica nei negozi, le modalità di raccolta differenziata, gli effetti sull’ambiente dei RAEE e le sanzioni previste per chi trasgredisce. Comunque, dal 22 luglio 2006, i produttori devono anche aver allestito sistemi di raccolta separata dei RAEE, o demandandoli a terzi oppure consorziandosi tra loro o ancora convenzionandosi con i Comuni: i centri presso i quali verranno radunati i rifiuti devono garantire l’integrità degli stessi per la messa in sicurezza dei RAEE storici (quelli messi sul mercato prima del 15 agosto 2005) e ottimizzare il reimpiego e il riciclo dei materiali e dei componenti. A tale scopo, i produttori doevono anche informare i centri di raccolta e riciclo circa i componenti e i materiali che compongono l’apparecchio (con qualche possibile problema legato alla concorrenza e al segreto industriale). Questi obblighi riguardano anche i produttori che utilizzano per la vendita i mezzi di comunicazione a distanza (e-commerce, telepromozioni, ecc.): anche loro devono adeguarsi ai vincoli del decreto e contribuire a finanziare i centri di raccolta separata e di riciclo.

Le sanzioni

Il provvedimento stabilische anche le sanzioni e per gli inadempienti e prevede la costituzione di due comitati: uno per la vigilanza e il controllo e uno d’indirizzo presso il ministero dell’Ambiente. Nel dettaglio, le sanzioni previste per chi violi gli obblighi di legge sono piuttosto salate: dai 150 fino ai 400 euro per il rivenditore che si rifiuta di ritirare l’usato gratuitamente; dai 30000 ai 100000 euro per il produttore che non partecipa all’organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata; dai 2000 ai 5000 sempre per i produttori che non provvedano ad informare il pubblico dei rischi dei RAEE; dai 200 ai 1000 euro ad apparecchio per i produttori che immettano sul mercato, dopo il 13 agosto 2005, apparecchiature elettriche o elettroniche senza il simbolo di raccolta separata o con informazioni non sufficienti.

Il simbolo raffigurante un bidone a ruote per la spazzatura barrato indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e deve essere stampato in modo visibile, leggibile e indelebile direttamente sugli apparecchi o nelle istruzioni per l’uso e sulle confezioni.

Fonte: Shinynews.it

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