Nel corso degli ultimi anni, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata più volte oggetto di modifiche. Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni. Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:
beni immobili e diritti reali immobiliari (se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla sua rettifica); azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile); obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato); aziende (il valore è dato dalla differenza tra le attività e le passività senza considerare l’avviamento); crediti e denaro; beni mobili (gioielli, mobili). navi e aeromobili; rendite e pensioni.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).
L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.
In particolare, sono previste le seguenti aliquote: 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede; 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla sua rettifica.
Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come “prima casa”, è previsto il pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta). L’agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione cd. “prima casa”.
Fonte: Attico.it