Vademecum fiscale anche per chi vende online

Per i venditori online la vendita di beni attraverso consegna tramite un servizio di spedizioni è assimilabile al commercio elettronico indiretto, ragion per cui non scatta per il venditore l’obbligo dell’emissione di una certificazione fiscale a patto che, però, provveda a registrare i corrispettivi.

A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate che con una risoluzione, la numero 274/E, ha messo a punto un vero e proprio vademecum a favore di tutti i venditori on line, ed al fine di conoscere tutti i passi necessari per mettersi in regola con l’Amministrazione finanziaria.

Nella risoluzione, tra l’altro, viene dato spazio anche ad uno dei casi più comuni dell’attività del venditore online, ovverosia il caso in cui il pacco non venga ritirato dal cliente e quindi torna indietro.Ebbene, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che come la procedura applicabile nei casi di restituzione di merce, a seguito dell’emissione di un documento non fiscale, possa essere uguale a quella relativa alla restituzione di merce con scontrino fiscale. Questo, in particolare, può avvenire ma a patto che il venditore online garantisca la tracciabilità del bene reso a seguito del mancato acquisto; di conseguenza, per la gestione di questi casi il venditore online è tenuto ad annotare tutta la documentazione necessaria che identifichi il codice dell’articolo che è stato acquistato, quello per cui è stato corrisposto il reso, le generalità di chi (non) ha acquistato ed il prezzo rimborsato.

In questo modo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione citata ha fatto chiarezza sul commercio elettronico ed in particolar modo sugli acquisti di beni reali effettuati da “store virtuali” e poi recapitati con il servizio di spedizione; in particolare, la risoluzione delle Entrate nasce dalle richieste avanzate in merito da un’azienda che, operante nel settore dell’abbigliamento sulla “terraferma”, punta ad aprire il proprio “negozio virtuale” sulla Rete Internet.

Fonte: Fiscoetributi.com

1 Comment

  1. Bell’articolo, veramente interessante.
    Dove si potrebbe trovare il testo di questa risoluzione?

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