Con la presenza di Stati che già utilizzano regolarmente gli impianti nucleari per la produzione di energia e con l’aumento degli Stati che intendono avviare nei prossimi anni programmi di riavvio o costruzione di nuove centrali, l’Europa è chiamata ad assumere un ruolo di decisiva importanza, finalizzato, tra l’altro, ad assicurare elevati standard tecnici e un alto livello di sicurezza.
In questo quadro programmatico si inserisce la Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 (GUUE L172 del 02/07/2009), che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Il provvedimento trae spunto da una considerazione di fondo, contenuta nel nono considerando, secondo cui “Ogni Stato membro può stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia”.
Considerata dunque tale possibilità, diventa necessario predisporre strumenti finalizzati a migliorare la sicurezza dei territori interessati, non solo con riferimento alla fase di utilizzo del combustibile, ma anche alla fase di stoccaggio e smaltimento: “Benché la presente direttiva riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è importante altresì garantire la gestione sicura del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, anche nelle strutture per lo stoccaggio e lo smaltimento” (Cfr., considerando n. 12).
Tali ragioni, insieme a specifiche ed imprescindibili esigenza di coordinamento tra gli Stati aderenti, hanno dunque portato all’emanazione della segnalata direttiva che, sotto il profilo giuridico, istituisce un “quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti” (art. 4).
A vigilare sul sistema di controllo è preposta un’Autorità, rispetto alla quale la direttiva si preoccupa di garantirne autonomia e indipendenza. Infatti, ai sensi dell’art. 5 “Gli Stati membri istituiscono e forniscono i mezzi a un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo organizzazione coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio.”
Disposizioni rilevanti sono dettate anche dall’art. 8, in tema di informazione al pubblico, attraverso cui viene assicurato che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
La direttiva prevede termine fino al 22 luglio 2011 per il recepimento delle disposizioni della direttiva.
Il testo integrale della legge è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza
Fonte: Ilsole24ore.com