Energie rinnovabili: nuove regole per gli impianti

Autorità per l’energia elettrica e il gas, delibera 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08.

Dal 1° gennaio 2009, il servizio di “scambio sul posto” per gli impianti rinnovabili non verrà più gestito da diversi distributori ma dal solo Gestore del sistema elettrico-GSE, unico intermediatore commerciale, secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale. Condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica legati da un unico punto di connessione con la rete pubblica.

In generale, lo scambio sul posto si traduce in un vero e proprio incentivo perché comporta semplificazioni e minori costi per i soggetti che vi aderiscono. E’ come se l’energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete.

Il nuovo sistema è stato introdotto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (con il Testo integrato dello “scambio sul posto” TISP – delibera n. 74/08)con l’obiettivo di garantire una maggiore semplicità contrattuale, più trasparenza ed efficacia di gestione e la corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e consumata; le nuove regole si applicano agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e quelli da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW. Dal 1° gennaio, dunque, coloro che già usufruiscono del servizio di “scambio sul posto” dovranno semplicemente presentare l’istanza al GSE entro il 31 marzo 2009, stipulando una nuova convenzione con il GSE. Le indicazioni sulle procedure necessarie sono disponibili sul sito del GSE (www.gse.it) che provvederà ad erogare il servizio.

I gestori contraenti del servizio dovranno dare tempestiva risposta ai richiedenti del venir meno, a partire sempre dal 1° gennaio 2009, del rapporto contrattuale preesistente e della possibilità di sostituirlo con un nuovo contrattuale da siglare con la GSE stessa Sempre dal 1° gennaio, inoltre, è previsto un ulteriore beneficio: il valore dell’energia prodotta da piccoli impianti da fonti rinnovabili potrà essere utilizzato come eventuale ‘credito’ negli anni successivi senza più il limite di tempo di tre anni, come previsto in precedenza.

Fonte: Ambiente.it

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