Non succede molto spesso, ma può succedere che i contribuenti debbano ottenere un rimborso dallo Stato. Ora l’Agenzia delle Entrate con una circolare ha comunicato tute le istruzioni per ottenere il riconoscimento di un credito maturato in un’annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.
In particolare il documento stabilisce come il riconoscimento di questi crediti possa avvenire sia attraverso un’istanza di rimborso (in base all’articolo 21 del D. Lgs. n. 546/1992), sia in sede di mediazione che di conciliazione. In tutti i casi il contribuente dovrà provvedere al pagamento delle somme richieste rispettivamente con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione. E in quest’ultima ipotesi al contribuente compete la riduzione delle sanzioni al 40%.
Per le omesse dichiarazioni Iva, il credito non dichiarato nel modello relativo all’anno in cui è maturato non è invece utilizzabile in detrazione nella dichiarazione successiva. Per cui se il contribuente riportasse l’eccedenza in dichiarazione, l’Agenzia potrà emettere una comunicazione di irregolarità e, in assenza del versamento delle somme richieste, iscrivere a ruolo sia l’imposta che i relativi interessi e le sanzioni. In ogni caso il contribuente potrà presentare istanza di rimborso entro due anni dal pagamento delle somme richieste dall’ufficio ma questo sarà erogato solo dopo aver riscontrato l’effettiva spettanza del credito.
Anche per le imposte dirette il contribuente non può riportare in dichiarazione un’eccedenza a credito generata nel precedente periodo di imposta per il quale risulta omessa la dichiarazione e si considera omessa anche la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre 90 giorni. In questi casi il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall’ufficio, potrà richiedere il riconoscimento dei crediti ai sensi dell’articolo di legge citato sopra. Se il contribuente impugna il credito indebitamente riportato in dichiarazione con sanzioni e interessi, la controversia potrà essere definita mediante un accordo di mediazione o conciliazione che prevede il riconoscimento del credito effettivamente spettante e il pagamento della sanzione ridotta al 40 per cento oltre che degli interessi.
Il contribuente che ricorre in giudizio, solo dopo aver pagato le somme iscritte a ruolo e a seguito di sentenza passata in giudicato potrà presentare istanza di rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa.