Il D.M rinnovabili (+ allegati tecnici ) è stato firmato pochi giorni fa dai Ministri Scajola e Prestigiacomo, ne dà annuncio l’ANEV (associazione nazionale energia del vento) che esprime anche la sua soddisfazione avendo sollecitato già da novembre una sua approvazione.
Il decreto esclude il solare e si riferisce dunque a eolico, geotermico, idroelettrico, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, e i principi che lo caratterizzano sono il divieto di cumulo degli incentivi, tranne che nel caso delle biomasse; i certificati verdi sono da riconoscere a tutti gli impianti con fonte rinnovabile o in alternativa possono avere una tariffa omnicomprensiva.
La domanda per ottenere gli incentivi va inoltrata al GSE che nel caso non risponda entro 90 giorni accetta automaticamente l’stanza. Le domande possono essere inoltrate entro tre anni dall’entratta in esercizio dell’impianto mentre al GSE spetta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (cioè dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale) stabilire le modalità e i tempi per l’erogazione delle tariffe fisse e dello scambio sul posto.
Dopo il salto le novità in dettaglio così come riportate da Soldiblog
Il nuovo conto energia
Cambia la formula di incentivazione per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW (0,2 MW per l’eolico), per i quali viene introdotta un nuovo ”conto energia”. La tariffa incentivante sarà dunque commisurata alla taglia degli impianti in relazione ai kWh immessi in rete. Escluso dalla nuova normativa il fotovoltaico, che beneficia del nuovo conto energia, introdotto dal DM 19 febbraio 2007.
Cosa succede invece agli impianti di potenza superiore a 1 MW? Cambia il sistema dei certificati verdi introdotto in precedenza stabilendo il diritto a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile. Per l’accesso agli incentivi – che non possono essere cumulati ad esclusione di alcuni settori come gli impianti da biomasse di filiera – il decreto prevede che sia il Gestore Servizi Elettrici (Gse) a qualificare gli impianti e a determinare l’energia elettrica incentivata, definendo il numero di certificati verdi e la tariffa onnicomprensiva cui si ha diritto.
Per accedere agli incentivi i proprietari degli impianti dovranno presentare domanda al Gse non oltre i tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Sarà poi l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a stabilire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto.
Tariffe di istruttoria
Per ottenere la qualifica di “impianto a fonte rinnovabile” i proprietari devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, più una quota variabile sulla base della potenza stabilita in:
- 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;
- 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 200 k W e non superiore a 1 MW;
- 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
- 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW.
Certificati verdi
Viene ridefinito l’arco temporale nel quale si ha diritto ai certificati verdi:
- di 15 anni per l’energia elettrica incentivata prodotta da fonti rinnovabili in impianti ibridi entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;
- di 12 anni per quelli entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;
- di 8 anni per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento e impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili.
Scambio sul posto
Il meccanismo di scambio sul posto sarà accessibile solo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media non superiore a 200 kW, mediante meccanismi che saranno oggetto di successivi provvedimenti.
Produzione da biomasse
Nel decreto sono definite anche le caratteristiche e i meccanismi per la produzione di energia da biomasse da filiera e stabilite le procedure da applicare agli impianti per il riconoscimento della qualifica, nonché le modalità per il rilascio della garanzia di origine.
Il Gestore del mercato elettrico sarà il soggetto abilitato a organizzare e gestire la sede di contrattazione dei certificati verdi nell’ambito del mercato elettrico.
Fonte: Ecoblog.it