Le detrazioni relative sia ai figli che ai coniugi a carico spettano al contribuente anche se non vi è in atto un’effettiva convivenza e perfino se questi non siano fisicamente residenti in Italia.
È da ricordare, infatti, che la detrazione spetta di diritto anche se i figli non sono studenti e anche se oramai giunti alla maggiore età, in quanto la detrazione per i figli a carico viene concessa indipendentemente al 50% a ciascun genitore, anche se è possibili attribuire l’intera ritenuta al genitore con reddito maggiore anche se in questo modo, ovviamente, il genitore con reddito inferiore non potrà più fruirne legalmente.
Un’ulteriore riduzione viene concessa al genitore con più di tre figli e ai genitori con figli affetti da disabilità, come sancito dalla legge 104/92.
Inoltre sono previste detrazioni per i figli in busta paga per tutti i figli dei vedovi mai legalmente separati e conseguentemente risposati e per tutti i figli adottivi affidati o affiliati di uno solo dei due coniugi.
Per quanto riguarda i genitori separati, è prevista un’apposita regolamentazione, che va a regolare l’intero sistema di detrazioni.
Difatti in caso di separazione legale o in caso di annullamento del vincolo matrimoniale che porti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione viene concessa ai coniugi in misura variabile come previamente stabilito nell’ accordo tra le parti, nel caso in cui questo venisse a mancare, la detrazione spetta legalmente al 100% al genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto quindi, spetterebbe al 50% per ogni genitore.