Mediante circolare nr. 56 del 23 marzo 2011, l’INPS ha recentemente comunicato i nuovi importi riguardanti gli assegni per il nucleo familiare e di maternità erogati dagli uffici comunali con annessi limiti di reddito per poter accedere a tale opportunità: In seguito alle modifiche apportate dall’ente in questione -quindi- per tutti quelli che rientrano nei limiti di reddito fissati, l’importo ottenibile è di euro 131,87.
Avranno diritto a presentare domanda chi, rispetto alla propria situazione economica (Isee) percepisce un rendimento economico massimo pari a 23.736,50 e vive in un nucleo familiare di almeno 5 componenti tra cui almeno tre minori a suo carico. Questi i parametri in vigore per il 2011, ma non dimentichiamo di sottolineare che tutti i procedimenti in corso le cui pratiche sono state iniziate durante il 2010 non saranno sottoposte ad alcun tipo di modificazione e continueranno ad essere applicati i valori previsti durante l’anno di assegnazione.
Per quanto riguarda l’assegno mensile di maternità, invece, i parametri hanno subito consistenti modifiche. Iniziamo con il dire che tale assegno può essere elargito in misura intera per sostenere le nuove nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avute luogo in un periodo compreso tra il 1.1.2011 e il 31.12.2011. L’ importo totale di euro 1.581,25 viene spalmato in cinque rate mensili dall’importo pari a 316,25.
Per poter accedere alla misura sociale in questione, bisogna rientrare in un nuclei familiare di almeno tre componenti e una condizione economica (ISEE) che non sia superiore ai 32.967,39 euro.