In attesa di capire se la cancellazione dell’IMU possa essere un beneficio definitivo del quale godranno gli italiani, intanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge che per ora l’ha cancellata ha chiarito in maniera concreta quali saranno le categorie di abitazioni e altri edifici che ne beneficeranno.
Partiamo ovviamente dall’abitazione principale. In questo caso, a parte i proprietari di case di lusso, palazzi e ville, è stato cancellato definitivamente l’acconto di giugno. Invece per la soppressione della seconda rata bisognerà aspettare ad ottobre con un altro decreto collegato alla Legge di Stabilità che dovrà anche permettere di trovare la copertura finanziaria necessaria.
L’esenzione al pagamento dell’IMU per le abitazioni principali è prevista anche per il 2014 e per garantire la tenuta dei conti pubblici, nel decreto sull’abolizione dell’IMU 2013 è stata inserita una ‘clausola di salvaguardia’, che subentrerà nel caso in cui le entrate previste per la copertura non si rivelino sufficienti. In questa prospettiva scatterebbero in automatico aumenti sulle accise di carburanti, alcol e tabacchi oltre a quelli degli acconti su IRES e IRAP.
Quanto alle case popolari, se l’immobile risulta ‘regolarmente assegnato’ viene equiparato alla prima casa e quindi risulta esente dal pagamento dell’IMU. Lo stesso discorso vale anche per gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa in cui i soci assegnatari collocano la propria abitazione principale. Inoltre dal 2014 lo stesso meccanismo sverrà applicato anche agli immobili di Edilizia.
E’ stata invece confermata la seconda rata dell’IMU per gli immobili invenduti, così come non é previsto nessun rimborso per la prima rata pagata a giugno 2013. Nel 2014 l’esenzione su questi immobili è stata confermata, a condizione che il fabbricato sia ancora sul mercato e non sia dato in locazione. Invece sono esentati dall’IMU 2013 i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, così come i terreni incolti e i fabbricati rurali, se già schedati in catasto.