L’Agenzia delle Entrate, con una delle ultime risoluzioni, la 7/E del 12 febbraio 2010, ha stabilito che il bonus fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, resta valido anche per i lavori effettuati nelle zone comuni presenti in condominio.
Ricordiamo che la detrazione in questione, va calcolata su un limite massimo di spesa pari a 48.000 € da frazionare in un periodo massimo di dieci anni, mentre per coloro che superano i 75 anni, c’è la possibilità di suddividere la detrazione in un massimo di tre o di 5 rate annuali.
I lavori per i quali è prevista l’applicazione del beneficio fiscale, sono riportati in dettaglio nell’art.3 del DPR 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia”, e si riferiscono in particolar modo alle opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti, o per alcune parti comuni presenti all’interno di edifici residenziali, ma su tale clausola, si sono verificate una serie di indeterminatezze fonte di destabilizzazione perplessità da parte dei contribuenti.
Dopo una lunga serie di polemiche e incertezze, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che la detrazione si applica anche su tutti i lavori effettuati sulle parti comuni presenti nei condomini.
A quanto pare, insomma, la disposizione va a rinsaldare l’orientamento dell’ Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), ratificando la Risoluzione 84/2007 attraverso cui si precisava che l’incentivo fiscale si poteva applicare limitatamente alle parti comuni valutate assolutamente necessarie.
Rammentiamo che, per poter usufruire della detrazione, i contribuenti prima di iniziare i lavori in questione, devono inoltrare attraverso raccomandata, la comunicazione di inizio lavori comprensiva di apposito modello reperibile sul sito, o presso gli uffici.