Per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Questo quanto disposto dall`art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto. In particolare, l`art.31 ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (cosi` come per l`installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unita’ immobiliari), tra gli adempimenti cui e` tenuto il contribuente, non e’ piu’ necessaria l’ acquisizione dell’ attestato di qualificazione energetica.
Tenuto conto delle suddette novita’ legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente documentazione:
A. asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
B. scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all`Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.
In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell`Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l`ENEA ritiene che “coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l`allegato A che l`allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all`Enea il solo allegato E attraverso il sito.
Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l`invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l`invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347″.
Fonte: Attico.it