L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 6/E, pubblicata nella giornata di ieri, ha fornito ulteriori chiarimenti su quanto previsto dal Decreto Legge numero 112 del 2008 in merito alle detrazioni ed alla deducibilità dei costi per le spese legate alla somministrazione di bevande ed alimenti, ed alle prestazioni alberghiere.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha precisato nella circolare che la deducibilità dei costi per prestazioni di alberghi e ristoranti non è ammissibile per tutte quelle imprese che operano nel comparto, come ad esempio le agenzie di viaggio, i tour operator o le imprese che distribuiscono i ticket restaurant; questo perchè, in tal caso, si tratta di prestazioni la cui rivendita viene a coincidere con l’attività propria dell’impresa.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato nella Circolare che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non detratta per le spese legate ad alberghi e somministrazione di alimenti e bevande non può costituire un costo che può essere deducibile dal reddito.
Per quanto riguarda invece il limite di deducibilità del 75% sulle spese sostenute per alberghi e ristoranti, la sua applicazione non è prevista solo se le spese sostenute dal datore di lavoro sono inerenti a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori che sono state effettuate fuori dal territorio comunale.
Fonte: Vostrisoldi.it