L’Agenzia delle Entrate ha definito i tempi e i modi per la presentazione delle istanze di rimborso IRAP da inviare telematicamente a partire dalle ore 12 del 14 settembre 2009. Il decreto legge 185/2008 ha introdotto la parziale deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES).
La deduzione forfetaria è pari al 10% dell’IRAP versata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, ma può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti. In questo caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’IRAP.
L’Agenzia delle Entrate ha definito i tempi e i modi per la presentazione delle istanze di rimborso, che dovranno essere inviate telematicamente a partire dalle ore 12 del 14 settembre 2009. Ecco come fare. Il contribuente deve calcolare l’IRAP pagata nei seguenti anni: 2004 (saldo 2003 e acconti 2004), 2005, 2006 e 2007. Per ottenere il rimborso derivante dalla deduzione del 10% dell’IRAP per ogni singolo esercizio di competenza è necessario che il contribuente abbia sostenuto costi per interessi e/o per personale. Soddisfatto tale requisito, il contribuente ricalcola al ribasso il reddito imponibile, sottraendo all’importo dichiarato il 10% dell’IRAP versata. A questo punto si devono rideterminare le imposte sul nuovo reddito: per i soggetti IRES senza perdite o i regimi speciali basta calcolare il 33% del nuovo reddito, mentre per imprese IRPEF e professionisti si devono considerare l’IRPEF progressiva e le addizionali locali.
Per i rimborsi il cui termine di prescrizione risulta pendente al 29 novembre 2008 e che scade entro il 13 novembre 2009, l’istanza di rimborso telematica va presentata entro quest’ultima data.
Fonte: Businessonline.it
Fonte: Prestiti-mutui.eu