Ci sono delle importanti novità per quel che riguarda i contribuenti e i principali sconti fiscali in favore dell’ambiente: in effetti, le norme relative al 2008 e al 2009, volte a semplificare la fruizione della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica, entrano a far parte di questo importante vademecum fiscale con la guida web dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”.
Le innovazioni più significative in questo senso si riferiscono alla possibilità, per quei soggetti che provvedono a installare pannelli solari in autocostruzione, di non presentare la certificazione di qualità di un laboratorio certificato, visto che è sufficiente la partecipazione a un corso specifico. È stato inoltre cancellato l’obbligo di rispetto dei requisiti minimi per i contribuenti che sostituiscono finestre e infissi. Nel caso poi gli impianti siano di potenza nominale inferiore ai 100 kw, viene eliminato anche il vincolo della certificazione di conformità alle regole dell’Unione Europea.
Si tratta di utili semplificazioni, ma tale guida non si limita solamente a queste prescrizioni: in essa trovano infatti ampio spazio anche gli adempimenti che devono essere seguiti dai contribuenti che intendono proseguire nei periodi di riqualificazione energetica che hanno preso il via in un precedente periodo d’imposta. In questo caso, ci stiamo riferendo al modello di comunicazione che è stato approvato con un provvedimento direttore delle Entrate dello scorso 6 maggio e che deve essere inviato alla stessa Agenzia delle Entrate tramite la modalità telematica a partire da 90 giorni dal termine ultimo del periodo d’imposta in cui sono iniziati questi lavori di riqualificazione energetica.
La data finale per l’invio telematico relativo ai lavori in corso tra il 2009 e il 2010 è il prossimo 31 marzo: nel caso, poi, i lavori dovessero proseguire e protrarsi per altri periodi d’imposta, allora dovranno essere rispettati volta per volta tempi e modalità della comunicazione in questione.
Fonte: Fiscoetributi.com