Vacanze: attenzione alla formula time sharing. Possono nascondersi delle truffe

Quella delle vacanze in time  sharing, che ricordiamo, è un sistema con il quale il cliente acquisisce il diritto di utilizzare una o più settimane di vacanza all’anno in una struttura turistico residenziale per un numero di anni limitato senza avere l’onere della proprietà (si acquista infatti, una porzione di tempo non un diritto su un bene), è una delle pratiche poco chiare ed a rischio truffa a danno dei cittadini/consumatori.

Lo dimostrano tante sentenze e tante cause intentate da ignari malcapitati che, sottoscrivendo spesso l’adesione ad una fantomatica Associazione per “vacanze gratis”, contestualmente, andavano a firmare anche un contratto di finanziamento con condizioni, clausole e modalità capestro.
Ebbene, secondo quanto rileva, la Federcontribuenti, per fortuna la giurisprudenza, attraverso alcune sentenze, ed in particolare un’ultima a cura del Tribunale di Parma, si sta orientando nella direzione di considerare nullo non solo il contratto di time  sharing, ma anche quello di finanziamento ad esso collegato.
Infatti, la vendita del contratto di multiproprietà, da parte dell’agente, avviene quasi sempre iniziando a telefonare a casa  dei potenziali malcapitati annunciando loro la vincita di un premio e fissando un appuntamento in un hotel qualsiasi, dove al prezzo di appena mille euro i soggetti, spesso una coppia, potranno annualmente godere per tutta la vita, di una settimana di vacanza in un posto da sogno.

Dopodiché, al secondo appuntamento, quasi sempre a casa  dei clienti, viene perfezionata sia l’adesione alla fantomatica associazione per il godimento delle vacanze in time sharing, sia un altro contratto che rappresenta proprio il contratto di finanziamento, fatto firmare ai malcapitati dall’agente senza che quest’ultimo, tra l’altro, abbia ricevuto un mandato da parte della società finanziaria .
La conclusione è che bisogna state molto ma molto attenti, e se qualcosa non quadra, vale sempre e comunque il diritto di recesso entro dieci giorni dal perfezionamento del contratto senza tra l’altro dare motivazione o giustificazione della rinuncia.

Fonte: Prestitoblog.it

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *